COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MAZZAGLIA ANTONIO e A.C. REAL 2010, già REAL S.MARIA – camp. II^ categoria Con nota 1.8.2011 n. . 748/1298, il Vice Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : – il sig. MAZZAGLIA ANTONIO, già tess. A.S.D. REAL 2010,
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
16 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico calc. MAZZAGLIA ANTONIO e A.C. REAL 2010, già REAL S.MARIA – camp. II^ categoria
Con nota 1.8.2011 n. . 748/1298, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il sig. MAZZAGLIA ANTONIO, già tess. A.S.D. REAL 2010,
della violazione di cui all’art. 1, comma 1, per avere colpito, al
40° del secondo tempo della gara Folgore Fornivo – Real Santa Maria del 4.4.2009, con un violento pugno al capo il calciatore
avversario Zanelli Michele, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3 delC.G.S., non essendosi presentato a rendere, al
Collaboratore incaricato della Procura Federale, l’interrogatorio deferitogli benché ritualmente intimato; ,
- la società A.S.D. REAL 2010, già A.C. REAL SANTA MARIA, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile
al proprio tesserato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua
requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per mesi 6 del calc. MAZZAGLIA
ANTONIO e l’ammenda di € 400 per l’A.C. REAL 2010, già REAL S.MARIA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc. MAZZAGLIA integri le violazioni come sopra allo stesso
attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.C. REAL S. MARIA, ora A.C. REAL
2010.
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. MAZZAGLIA ANTONIO la squalifica per mesi 2 ed all’A.C. REAL 2010, gia
REAL S.MARIA, l’ammenda di € 150.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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