COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 18 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO Avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 10 del 14.9.2011 gara ARQUATESE – PONTEGREEN CASTELVETRO del 9.9.2011 L’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 05/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 18 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO Avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 10 del 14.9.2011 gara ARQUATESE – PONTEGREEN CASTELVETRO del 9.9.2011 L’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “si rileva che l’impianto di illuminazione si è spento improvvisamente alle ore 21,05 e, dopo una pausa di circa 20 minuti, l’impianto si è riavviato lentamente, faro per volta. Alle ore 21,40 l’impianto di illuminazione mancava ancora di 3 lampade che non si riaccendevano e non permettevano al campo di avere un’illuminazione sufficiente a riprendere la gara. Considerato che l’ufficiale di gara, passati 45 minuti come da regolamento, non avendo la società ospitante ripristinato, come da regolamento, le condizioni minime per la disputa della gara riteneva la gara sospesa alle ore 21,50. Tenuto conto che il problema era circoscritto all’impianto di illuminazione artificiale del campo sportivo e che negli spogliatoi e negli altri locali del complesso non si è riscontrato alcun analogo problema”. “Ritenuto che la società ospitante, sulla base delle normative del vigente C.G.S. e della consolidata giurisprudenza sportiva è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo da gioco e della costante efficienza dei suoi accessori”, chiede che alla società A.S.D. ARQUATESE venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che le compagini sportive, al momento di iscriversi ai campionati di categoria rilasciano dichiarazione sulla disponibilità ed efficienza del campo di gioco in cui verrà svolta l’attività agonistica, con le strutture a ciò necessarie; - verificato che dal foglio di iscrizione al campionato 2011/2012 il campo di gioco dell’A.S.D. ARQUATESE risulta dotato dell’impianto di illuminazione; - preso atto che l’arbitro della gara dichiara a referto che “al 30° del primo tempo mancava imp rovvisamente l’illuminazione del campo di gioco a causa di un corto circuito. i dirigenti cercavano di sistemare il guasto invano, si erano fulminati alcuni proiettori. Dopo 45 minuti di attesa, con l’assenso dei capitani, decretavo il rinvio dell’incontro”; - precisato che il direttore di gara non ha la facoltà di stabilire i provvedimenti conseguenti a situazioni come quella in esame; - atteso che l’orientamento costante della C.A.F., come anche stabilito dalle disposizioni vigenti, è quello dell’obbligo che ricade alle società ospitanti del “perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori”; d e l i b e r a - di accogliere il ricorso proposto dall’A.P.D. PONTEGREEN CASTELVETRO, con la irrogazione all’A.S.D. ARQUATESE della sanzione della perdita per 0 – 3 della gara ARQUATESE – PONTEGREEN CASTELVETRO del 9.9.2011. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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