COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 20 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. MAROCCHI MASSIMO e IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A.R.L.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
20 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. MAROCCHI MASSIMO e IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A.R.L.
Con nota 16.9.2011 n. . 1495/1146, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il sig. MAROCCHI MASSIMO, dirigente, all’epoca dei fatti, dell’Imolese Calcio
1919 S.S.D. A.R.L , della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’ art. 1, comma 1 del
C.G.S. in relazione all’art.11, comma 1, stesso codice, per aver tenuto nei confronti di altro tesserato un
comportamento gravemente discriminatorio ed una condotta offensiva e denigratoria per motivi di razza e di
colore, per avere usato la parola “neretto” o “negretto” riferendosi ad un giovane calciatore della
squadra Fossolo 76;
- la società IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4,
comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio tesserato.
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti
contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,
con la inibizione per mesi 6 del sig. MAROCCHI MASSIMO e l’ammenda di € 600 per l’ IMOLESE CALCIO
1919 S.S.D. A.R.L.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- dopo aver valutato gli atti istruttori, ritienendo che il termine “negretto” o “neretto”, così pronunciato
incidentalmente, senza altri nomi o aggettivi o epiteti, dal sig. MAROCCHI parlando del gioco svolto nel corso
della gara, non sia sanzionabile ai sensi dell’art. 11, comma 1, del C.G.S. in quanto non costituisce, a suo
giudizio, espressione offensiva e/o denigratoria e/o insulto, mancando la prova certa che la condotta del
deferito fosse finalizzata ad un comportamento offensivo, denigratorio e discriminatorio,
d e l i b e r a
- di respingere il deferimento della Procura Federale e di prosciogliere da ogni
addebito il sig. MAROCCHI MASSIMO e l’IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A.R.L.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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