COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 19/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 25 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NANI EDOARDO, già tesserato A.C.D. Pro Piacenza 1919, ora tesserato U.S.D. San Nicolo’ Marsaglia

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 19/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 25 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NANI EDOARDO, già tesserato A.C.D. Pro Piacenza 1919, ora tesserato U.S.D. San Nicolo’ Marsaglia Con nota 27.9.2011 n. . 1763/632, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il calc. NANI EDOARDO, già tesserato A.C.D. Pro Piacenza 1919, ora tesserato U.S.D. San Nicolo’ Marsaglia, della violazione di cui all’art.30, commi 2 e 4 dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, in relazione all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) per avere violato il vincolo di giustizia assunto con la predetta Federazione, per avere adito l’autorità giudiziaria con querela nei confronti del Presidente dell’A.C.D. Pro Piacenza, nella quale militava illo tempore. Ritualmente effettuata la notifica, il calc. NANI , a mezzo persona di fiducia, ha fatto pervenire memoria difensiva in cui eccepisce, dianzi tutto, l’insussistenza della violazione dell’art. 30, commi 2 e 4, in relazione all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere agito nei confronti dell’ex Presidente dell’A.C.D. Pro Piacenza 1919 unicamente per fatti di rilevanza penale (era stato gravemente offeso in pubblico dal predetto), per cui l’avvio dell’azione penale non può certamente essere subordinata ad autorizzazioni di sorta e nemmeno costringere la persona offesa ad accelerare le proprie decisioni. Aggiunge, fra l’altro, che, in ogni caso la successione degli eventi (deposito della querela il 10.8.2009 e termine per la proposizione 15.8.2009) non avrebbe comunque consentito al querelante (Nani), ammesso che ne avesse ravvisato l’opportunità di richiedere per tempo alla Federazione una autorizzazione alla tutela dei propri diritti, oltretutto in un periodo di sospensione dell’attività, quale il mese di agosto, se non con il concreto rischio di vedere perenti/decorsi i termini (3 mesi dal fatto) per promuovere l’azione giudiziaria. Il punto in questione è : laddove siamo in presenza di un reato (nel caso che ci occupa nemmeno connesso nell’ambito di attività sportiva), deve comunque valere l’obbligo del “vincolo di giustizia”? Rispetto alla fattispecie penale, quindi, l’autonomia sportiva (e la sua giustizia interna) si deve ritrarre per lasciare competenza esclusiva all’autorità giurisdizionale ordinaria? La materia penale, infatti, è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi , e, pertanto, non ha nessun strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. E allora se la materia penale è sottratta alla cognizione degli organi federali, non si spiega l’esigenza, o addirittura l’obbligo di richiedere a essi l’autorizzazione a rivolgersi al giudice ordinario; subordinare l’esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dirsi in contrasto con i principi di uno stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost. Mette, altresì, in evidenza il fatto di avere, nel giugno scorso, rimesso la querela a carico dell’ex Presidente dell’A.C.D. Pro Piacenza. Chiede : in via principale, il proscioglimento del calc. NANI da qualsivoglia addebito a lui ascritto; in pari linea : archiviare il procedimento instaurato nei confronti del calc. NANI; in subordine : prosciogliere il calc. NANI da qualsivoglia addebito per erronea interpretazione delle norme federali F.I.G.C.; in estremo subordine : nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsivoglia responsabilità a carico del calc. NANI per i fatti ascritti, limitare la sanzione al minimo della pena e/o comunque a quanto previsto dall’art. 19 lettere a, b, c, d – Codice Giustizia Sportiva. Chiede, inoltre, di essere sentito ed è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO preliminarmente informa di essersi accordato con il calc. NANI per il patteggiamento, ex artt. 23 e 24 C.G.S., avendo il predetto rilasciato dichiarazione di ammissione di responsabilità e collaborazione in ordine alla condotta contestata, per la irrogazione della squalifica di 2 mesi e 20 giorni (invece di 6 mesi come sanzione base) e l’ammenda di € 220 (invece di € 500 come sanzione base). La Commissione, - letto il deferimento e la memoria depositata; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale ; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il calc. NANI, con ordinanza per lo stesso non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 , 23 e 24 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. NANI EDOARDO la squalifica per 2 mesi e 20 giorni e l’ammenda di € 220.
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