COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Stefano FANTINEL, Presidente della Società A.S.D. SAN DANIELE; b) A.S.D. SAN DANIELE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Stefano FANTINEL, Presidente della Società A.S.D. SAN DANIELE; b) A.S.D. SAN DANIELE. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 11.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : a) Stefano FANTINEL nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. SAN DANIELE per rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. a) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D. SAN DANIELE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione dell’A.S.D. SAN DANIELE al campionato di appartenenza (Promozione) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione del campionato 2010/2011”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011. Il dibattimento. All’udienza del 01.09.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il Sig. Stefano FANTINEL per sé ed in rappresentanza della Società A.S.D. SAN DANIELE. Le conclusioni. Il sig. Stefano FANTINEL, sia per sé che per la Società sportiva da lui rappresentata, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 113,00 per l’A.S.D. SAN DANIELE (Pena base € 170,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la propria posizione personale (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.). La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo negli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo non confutato), non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità, per cui la C.D.T. accoglie l’istanza ex art. 23 C.G.S. di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Applica a Stefano FANTINEL, Presidente dell’ A.S.D. SAN DANIELE, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 10 (dieci); 2) Applica all’ A.S.D. SAN DANIELE la sanzione dell’ammenda di € 113,00- (centotredici)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it