COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Luciano FOLLEGOT, Presidente della Società A.S.D. PRO AVIANO S.E.; b) A.S.D. PRO AVIANO S.E.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Luciano FOLLEGOT, Presidente della Società A.S.D. PRO AVIANO S.E.; b) A.S.D. PRO AVIANO S.E. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 23.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : a) Luciano FOLLEGOT nella sua qualità di Presidente della Società sportiva A.S.D. PRO AVIANO S.E. per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1 lett. a) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “Promozione” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D. PRO AVIANO S.E., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione dell’ A.S.D. PRO AVIANO S.E. al campionato di appartenenza (Promozione) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per il versamento dell’intera somma pari all’importo della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011. Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 01.09.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA.- Nessuno è invece comparso per le parti deferite, che non hanno neppure fatto pervenire in termini alcuna difesa scritta.- Il rappresentante della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha concluso chiedendo per la condanna del sig. Luciano FOLLEGOT a gg 15 di inibizione e dell’ A.S.D. PRO AVIANO S.E. ad € 170,00 di ammenda. La motivazione. Costituisce principio espressamente previsto dalle disposizioni civilistiche, e che non può non valere anche in ambito sportivo, quello secondo cui il debitore, è tenuto, a scanso di responsabilità, ad eseguire esattamente la prestazione dovuta gravando su di lui la dimostrazione di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione.- Nel caso in esame rappresenta un fatto pacificamente assodato che i dirigenti dell’A.S.D. PRO AVIANO S.E. non hanno provveduto a dar corso con precisione a tutti gli adempimenti stabiliti dal C.U. n° 1 dd 02.07.2010 del C.R. del FVG per l’iscrizione delle varie società sportive ai campionati di rispettiva competenza, risultando aver omesso, ancorchè solo parzialmente, il versamento in termini dell’intera somma per un ammontare corrispondente a quello della tassa di iscrizione.- La sussistenza di una differenza, seppure esigua, nella corresponsione del dovuto nel termine indicato nel C.U. n° 1, non consente di affermare che la prestazione alla quale era tenuta la A.S.D. PRO AVIANO S.E. sia stata eseguita.- Conseguentemente va ritenuto provato l’inadempimento contestato dalla Procura Federale non trasparendo in atti elementi (quali un errore giustificabile, il caso fortuito o la forza maggiore) che valgano a liberare da responsabilità i soggetti deferiti. Sul piano sanzionatorio va detto invece che la C.D.T. non può discostarsi da quanto previsto nel già richiamato C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G. che, rappresentando la fonte di diritto regolatrice dei fatti contestati e delle sanzioni ad essi connesse, deve neccessariamente attenersi a quanto ivi disposto nell’emettere la propria decisione.- Al riguardo si vuol ricordare che il predetto comunicato così testualmente recita: “l’inosservanza del termine ordinatorio anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato come illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Gistizia Sportiva competenti, con una ammenda oppure con punti di penalità”. Tanto premesso la C.D.T. ritiene che le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale debbano essere accolte giudicando eque e congrue rispetto ai fatti contestati le sanzioni dallo stesso indicate. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: 1) Applica a Luciano FOLLEGOT, Presidente dell’ A.S.D. PRO AVIANO S.E., la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 15 (quindici); 2) Applica all’ A.S.D. PRO AVIANO S.E. la sanzione dell’ammenda di € 170,00- (centosettanta)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it