COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 08/09/2011 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 31/08/2011 BUTTRIO – POZZUOLO DEL FRIULI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 08/09/2011 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 31/08/2011 BUTTRIO – POZZUOLO DEL FRIULI Con fax pervenuto in data 01.09.2011, l’A.S.D. BUTTRIO presentava reclamo relativo alla gara BUTTRIO - POZZUOLO DEL FRIULI, valevole per la seconda giornata del quadrangolare della Coppa Italia 2011-2012, girone “G”, disputatasi a Buttrio (Udine) in data 31.08.2011 e conclusasi con il risultato di 1-1. L’A.S.D. Buttrio eccepiva nel proprio gravame che l’U.C.C. Pozzuolo del Friuli aveva schierato nella suindicata gara il calciatore GAZZETTA Auri in posizione irregolare, per non aver quest’ultimo ancora scontato il residuo di una giornata di squalifica inflittagli nella stagione sportiva 2010/2011 per infrazione commessa in analoga manifestazione; tale squalifica era stata pubblicata sul C.U. n. 30 del 21.10.2010 del C.R. Friuli V.G. della FIGC/LND; pertanto la Società reclamante chiedeva che venisse inflitta all’U.C.C. Pozzuolo del Friuli la punizione sportiva della perdita della gara. Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore,veniva corredato dalla prova dell’invio, per fax, della contestuale comunicazione all’U.C.C. Pozzuolo del Friuli, controparte direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.; nello stesso reclamo l’A.S.D. Buttrio aveva richiesto al C.R. che venisse addebitata la somma corrispondente alla tassa reclamo. L’U.C.C. Pozzuolo del Friuli non faceva pervenire alcun atto difensivo. Dagli accertamenti all’uopo esperiti, è emerso quanto segue: - il calciatore GAZZETTA Auri, nato il 05.01.1993, matricola FIGC 4.519.085, utilizzato dall’U.C.C. Pozzuolo del Friuli nella citata gara dal 1° al 48’ minuto, era stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (II infrazione), avendo cumulato la seconda ammonizione in occasione della gara Pozzuolo del Friuli - Manzanese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2010/2011, disputatasi a Terenzano il 13.10.2010 e conclusasi con il risultato di 1 - 3; a seguito di tale risultato, l’U.C.C. Pozzuolo del Friuli era stata eliminata dalla suddetta competizione, motivo per cui il Gazzetta non aveva potuto più scontare la squalifica inflittagli nella scorsa stagione sportiva (come noto, in base all’art. 19, punto 11.1, del C.G.S., le sanzioni consistenti nella squalifica per una o più giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni); pertanto il Gazzetta avrebbe dovuto scontare la squalifica, inflittagli nella decorsa stagione sportiva, nella prima gara di Coppa Italia 2011/2012, cui sta prendendo parte l’U.C.C. Pozzuolo del Friuli, in base all’art. 22, punto 6, del C.G.S.; - il calciatore Gazzetta Auri è stato però utilizzato dal 7’ del 2^ tempo fino al termine della gara Pozzuolo del Friuli – Flumignano, valevole per la 1^ giornata del quadrangolare di Coppa Italia della stagione sportiva 2011/2012, girone “G”, disputatasi il 28.08.2011, prima gara di Coppa Italia, immediatamente successiva alla pubblicazione del C.U. n. 30 del 21.10.2010, cui ha preso parte l’U.C.C. Pozzuolo e nella quale pertanto il citato calciatore avrebbe dovuto scontare il suddetto residuo di squalifica inflittagli nella scorsa stagione sportiva; successivamente è stato nuovamente impiegato nella gara di Coppa Italia Buttrio-Pozzuolo del Friuli del 31.08.2011, senza aver ancora scontato la squalifica stessa. Accertato quindi che il calciatore Gazzetta Auri ha partecipato in posizione irregolare alla menzionata gara del 31.08.2011, in merito alla quale è stato proposto reclamo dall’A.S.D. Buttrio, la prima conseguenza è quella prescritta dall’art. 17, punto 5, del C.G.S. che recita: “La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;…..” Poiché dagli accertamenti è altresì emerso che il Gazzetta è stato utilizzato in posizione irregolare anche nella prima gara di Coppa Italia della stagione sportiva 2011/2012 Pozzuolo del Friuli – Flumignano, disputatasi il del 28.08.2011, in merito alla quale non è stato proposto alcun reclamo, tutti gli atti verranno rimessi alla Procura Federale per il più da praticarsi, sussistendo responsabilità di soggetti che si sono resi colpevoli di violazione delle norme federali facendo partecipare alla citata gara un calciatore squalificato. Le altre responsabilità sono state determinate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, accogliendo il reclamo presentato dall’A.S.D. Buttrio, - dispone a carico dell’U.C.C. Pozzuolo del Friuli la punizione sportiva della perdita della gara Buttrio-Pozzuolo del Friuli del 31.08.2011 con il punteggio di 0 – 3 (art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. ed art. 18, punto 2, del C.G.S.); - dispone a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. U.C.C. Pozzuolo del Friuli, sig. GASPARINI Gilberto, l’inibizione fino al 16 settembre 2011, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) del C.G.S.; - squalifica il calciatore GAZZETTA Auri (U.C.C. Pozzuolo del Friuli) per una ulteriore giornata di gara; - dispone a carico dell’U.C.C. Pozzuolo del Friuli l’ammenda di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S.; - dispone la restituzione della tassa reclamo in favore dell’A.S.D. Buttrio; - rimette gli atti alla Procura Federale per il più da praticarsi relativamente alla gara di Coppa Italia 2011/2012 Pozzuolo del Friuli- Flumignano, disputatasi il 28.08.2011.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it