COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. TRIESTE CALCIO e del suo Presidente sig. DE BOSICHI Nicola.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. TRIESTE CALCIO e del suo Presidente sig. DE BOSICHI Nicola. Con raccomandata dd. 17.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. DE BOSICHI Nicola, Presidente dell’A.S.D. TRIESTE CALCIO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Promozione entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” per il versamento della tassa di iscrizione al campionato 2010/2011; - l’A.S.D. TRIESTE CALCIO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 01.09.2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il deferito sig. DE BOSICHI per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. DE BOSICHI Nicola: inibizione per giorni 15 (quindici); quanto all’A.S.D. TRIESTE CALCIO: € 170,00 (centosettanta) di ammenda; Peraltro, non essendo i deferiti incorsi in recidiva, nel corso del dibattimento hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. DE BOSICHI Nicola: inibizione per giorni 10 (dieci); quanto alla A.S.D. TRIESTE CALCIO: € 113,00 (centotredici) di ammenda. La motivazione. La C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visto l’art. 23 e CGS, decide - di inibire il Presidente DE BOSICHI Nicola per giorni 10 (dieci); - di comminare alla società A.S.D. TRIESTE CALCIO l’ammenda di € 130,00 (centotredici).
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