COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. LIGNANO e del sig. SCUDELER Marino.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. LIGNANO e del sig. SCUDELER Marino.
Con raccomandata dd. 14.6.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
- il sig. SCUDELER Marino, Presidente dell’A.S.D. LIGNANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 24, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di Promozione entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Nello specifico, veniva contestato il mancato rispetto del suddetto termine “ordinatorio” per la presentazione di regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al campionato 2010/2011;
- l’A.S.D. LIGNANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 01.09.2011.
Nessuna difesa scritta perveniva nei termini.
Il dibattimento.
Alla riunione 01.09.2011, dinanzi all’intestata Commissione compariva la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Galeota.
Nessuno è comparso per i deferiti.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
quanto al sig. SCUDELER Marino: inibizione per giorni 15 (trenta);
quanto all’A.S.D. LIGNANO: € 170,00 (centosettanta) di ammenda.
La motivazione. I fatti appaiono pacifici dagli atti istruttori, e non sono stati contestati; conseguentemente, è provata l’inadempienza dei soggetti deferiti.
La C.D.T. ritiene di aderire alle richieste formulate dalla Procura Federale in quanto, alla luce dei criteri sanzionatori indicati nel già richiamato C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G., appaiono eque e congrue rispetto ai fatti contestati.
P.Q.M.
La C.D.T. - FVG decide:
- di inibire il sig. SCUDELER Marino per giorni 15 (quindici);
- di comminare alla società A.S.D. LIGNANO l’ammenda di € 170,00 (centosettanta).
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