COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MOVAOVIA MUSTAFHA e della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di MOVAOVIA MUSTAFHA e della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO Il deferimento Con raccomandata dd. 20 giugno 2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32, comma 4, C.G.S., disponeva il deferimento nei confronti di: - MOVAOVIA Mustafha, Presidente della ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1, lettera c) del Regolamento LND, siccome integrato dalle disposizioni emanate con C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, “relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C2 di calcio 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”. Più precisamente, veniva contestata l’omessa presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione al Campionato 2010/2011 entro il termine fissato dal sopradescritto C.U.; - ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. “per la violazione ascritta al proprio Presidente”. La convocazione Il Presidente della C.D.T. notificava tempestivamente agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 15.09.2011. I deferiti non facevano pervenire memorie nei termini. Il dibattimento All’udienza dd. 15.09.11, innanzi all’intestata C.D.T., comparivano: la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota; nessuno per i deferiti, che non hanno neppure presentato nei termini memoria scritta. Le conclusioni La Procura Federale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva chiedendo la condanna del sig. Mustafha MOVAOVIA a gg 15 di inibizione e dell’ ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO ad € 45,00 di ammenda. La motivazione. La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 24.07.2010, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, Reg. C2 di calcio 5), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Sotto il profilo sanzionatorio - precisato che il ridetto C.U. N. 1 dd. 02.07.10 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, prevedeva che il mancato rispetto del citato termine “ordinatorio” dovesse essere sanzionato con ammenda oppure con punti di penalità e considerati i fatti contestati – la C.D.T. ritiene congrue le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale Atteso quanto sopra, la C.D.T., visto l’art. 23, comma 2, CGS, decide - di inibire il Presidente Mustafha MOVAOVIA per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società ASD. FUTSAL CLUB DAVANZO l’ammenda di € 45,00 (quarantacinque/00).
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