COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Salvatore PAFUNDI, Presidente della Società A.S.D. PARTENOPE; b) Società A.S.D. PARTENOPE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Salvatore PAFUNDI, Presidente della Società A.S.D. PARTENOPE; b) Società A.S.D. PARTENOPE. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 15.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. Galeota, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Salvatore PAFUNDI nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. PARTENOPE, per rispondere “della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma 1 lett. c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Reg. C1 di calcio a 5 entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società A.S.D. PARTENOPE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente.- Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione della A.S.D. PARTENOPE al campionato di appartenenza (Campionato Regionale Serie C1- Calcio a 5) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa di iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 15.09.2011.- Il dibattimento e le conclusioni. All’udienza del 15.09.2011 davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota.- Nessuno è invece comparso per le parti deferite, che non hanno fatto pervenire in termini memorie difensive.- Il rappresentante della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha concluso chiedendo la condanna del sig. Salvatore PAFUNDI a gg 15 di inibizione e la Società A.S.D. PARTENOPE ad € 70,00 di ammenda.- La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto il ritardo nel compimento di tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di appartenenza, stabiliti in C.U. nr. 1 C.R. F.V.G. del 02.07.2010 rappresenta un fatto oggettivo documentalmente provato e non confutato), non sussistono agli atti elementi che possano far ritenere la sussistenza di cause scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano a giustificare la condotta dei deferiti e ad esonerarli da responsabilità.- Per quanto attiene la sanzione (alternativamente stabilita, per le violazioni di cui si discute, nell’ammenda o in punti di penalità dal C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G relativo alla stagione 2010/2011) ritiene la C.D.T. che le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale debbano essere accolte giudicandole eque e congrue rispetto ai fatti contestati ed alla categoria alla quale appartiene il sodalizio di cui trattasi P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: Applica a Salvatore PAFUNDI, Presidente della Società A.S.D. PARTENOPE, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 15 (quindici); Applica alla Società A.S.D. PARTENOPE la sanzione dell’ammenda di € 70,00- (settanta).
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