COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ATLETICO GRIFONE e del suo PRESIDENTE sig. Sandro PALLA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ATLETICO GRIFONE
e del suo PRESIDENTE sig. Sandro PALLA.
Con raccomandata 13 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice
di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il sig Sandro PALLA, Presidente della ASD ATLETICO GRIFONE, per rispondere della violazione di
cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^
Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato ufficiale. In particolare per “non
aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto
versamento della tassa d’iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”.
la ASD ATLETICO GRIFONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza
degli addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 15 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta
entro i termini.
All'udienza del 15 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura
Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Sandro
PALLA, Presidente della società deferita all’epoca dei fatti e non più attualmente, e l’attuale Vice
Presidente Tommaso Collino in rappresentanza della ASD ATLETICO GRIFONE.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Sandro PALLA: inibizione per giorni 15 (quindici);
Quanto alla ASD ATLETICO GRIFONE: € 60,00 (sessanta) di ammenda,
Il sig. Sandro PALLA per sé e il Sig. Tommaso Collino per la società rappresentata hanno chiesto di
poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS.
I deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la
applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Sandro PALLA: inibizione per giorni 10 (dieci);
Quanto alla ASD ATLETICO GRIFONE: € 40,00 (quaranta) di ammenda,
La motivazione. La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività
istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr.
1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 24.07.2010
relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^
Categoria”. Lo stesso termine non è stato rispettato. I Dirigenti della suindicata società hanno
presentato regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa d’iscrizione per la partecipazione al
campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio. Tale
inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, va considerata illecito disciplinare sanzionato, su
deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti. Per tali motivi Il
deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto
accertato a loro carico.
Ai sensi dell’art. 23 CGS la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni
indicate.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone:
di inibire il Sig. Sandro PALLA per giorni 10 (dieci);
di comminare alla società ASD ATLETICO GRIFONE l’ammenda di € 40,00 (quaranta);
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