COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD POLISPORTIVA DIGIEMME e del suo PRESIDENTE sig. Guido MARIUZZA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD POLISPORTIVA
DIGIEMME e del suo PRESIDENTE sig. Guido MARIUZZA.
Con raccomandata 18 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice
di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il sig Guido MARIUZZA, Presidente della ASD POLISPORTIVA DIGIEMME, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del
regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
“Campionato Regionale Serie C2 – Calcio a 5” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto
Comunicato ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la
presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa d iscrizione in vista della
partecipazione al Campionato 2010/2011”.
la ASD POLISPORTIVA DIGIEMME, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in
conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 15 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta
entro i termini.
All'udienza del 15 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura
Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. Piani
Alessandro, Dirigente della Associazione con delega del Presidente Guido MARIUZZA, in
rappresentanza del Presidente stesso e della ASD POLISPORTIVA DIGIEMME.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Guido MARIUZZA: inibizione per giorni 15 (quindici);
Quanto alla ASD POLISPORTIVA DIGIEMME: € 45,00 (quarantacinque) di ammenda,
Il sig. Piani Alessandro per il Presidente Guido MARIUZZA e per la società rappresentata ha chiesto di
poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS.
I deferiti hanno concordano con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la
applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Guido MARIUZZA: inibizione per giorni 10 (dieci);
Quanto alla ASD POLISPORTIVA DIGIEMME: € 30,00 (trenta) di ammenda,
La motivazione. La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività
istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr.
1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 24.07.2010
relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al “Campionato Regionale
Serie C2 – Calcio a 5”. Lo stesso termine non è stato rispettato. I Dirigenti della suindicata società
hanno presentato regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa d’iscrizione per la
partecipazione al campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio.
Tale inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, va considerata illecito disciplinare sanzionato,
su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti.
Il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto
accertato a loro carico.
Il Presidente ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione
delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni
indicate.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone:
- di inibire il Sig. Guido MARIUZZA Presidente della ASD POLISPORTIVA DIGIEMME per giorni 10
(dieci)
- di comminare alla società ASD POLISPORTIVA DIGIEMME l’ammenda di € 30,00 (trenta);
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