COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ROMANA MONFALCONE e del suo PRESIDENTE sig. Gianpiero PANGON.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della ASD ROMANA
MONFALCONE e del suo PRESIDENTE sig. Gianpiero PANGON.
Con raccomandata 23 giugno 2011, il V. Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice
di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
il sig Gianpiero PANGON, Presidente della ASD ROMANA MONFALCONE, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del
regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al
Campionato di “3^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In
particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare
attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato
2010/2011”.
la ASD ROMANA MONFALCONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in
conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e i tesserati deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 15 settembre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta
entro i termini.
All'udienza del 15 settembre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura
Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig.
Gianpiero PANGON, per sé ed in rappresentanza della ASD ROMANA MONFALCONE.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Gianpiero PANGON: inibizione per giorni 15 (quindici);
Quanto alla ASD ROMANA MONFALCONE: € 60,00 (sessanta) di ammenda,
Il sig. Gianpiero PANGON per sé e per la società rappresentata chiedeva di poter definire la sanzione ai
sensi dell’art. 23 CGS.
Il deferito ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione
delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:
Quanto al sig. Gianpiero PANGON: inibizione per giorni 10 (dieci);
Quanto alla ASD ROMANA MONFALCONE: € 40,00 (quaranta) di ammenda,
La motivazione. La responsabilità dei deferiti è dimostrata in maniera inequivocabile dall’attività
istruttoria condotta dalla Procura federale ed è provata dai documenti agli atti. Il Comunicato Ufficiale nr.
1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia prevedeva il termine ordinatorio del 24.07.2010
relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “3^
Categoria”. Lo stesso termine non è stato rispettato. I Dirigenti della suindicata società hanno
provveduto a presentare regolare dichiarazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista
dell’iscrizione al Campionato 2010/2011 solo dopo il termine ordinatorio, ed entro il termine perentorio.
Tale inosservanza, su espressa indicazione del C.U. nr. 1, va considerata illecito disciplinare sanzionato,
su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti.
Il deferimento risulta fondato, e di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei deferiti per quanto
accertato a loro carico.
Il Presidente ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS l’applicazione
delle sanzioni in misura ridotta, e la C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni
indicate.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG dispone:
- di inibire il Sig Gianpiero PANGON Presidente della ASD ROMANA MONFALCONE per giorni 10
(dieci)
- di comminare alla società ASD ROMANA MONFALCONE l’ammenda di € 40,00 (quaranta);
e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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