COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO e del suo Presidente sig. PICHEO Vincenzo.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO e del suo Presidente sig. PICHEO Vincenzo. Con raccomandata dd. 20.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. PICHEO Vincenzo, Presidente dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, per la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere omesso i doverosi controlli sull'attività svolta dal suo collaboratore sig. Moreale Graziano e, comunque, per non aver impedito che questi, nell'assolvere all'incarico di Accompagnatore Ufficiale, inserisse in lista e schierasse irregolarmente in campo cinque calciatori di età inferiore a quella minima di 8 anni stabilita dal C.U. nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara del Torneo “Pulcini” a 5 Atletico Rizzi- GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, disputata a Udine in data 23.10.2010; • l’ A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire difesa scritta entro i termini. Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il deferito sig. PICHEO, Presidente della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, il quale ha fatto presente di essere inibito per precedente provvedimento sanzionatorio pronunciato nei suoi confronti, e comunque che aveva richiesto al Comitato Regionale di trarre copia dei documenti afferenti al deferimento, e di non averli ricevuti. La Commissione Disciplinare, che già era stata notiziata della non esaurita richiesta del deferito, dovendo riconoscere i diritti di difesa, pronunciava un rinvio del procedimento al 29 settembre 2011 ore 18.00, dandone notizia in aula al sig. PICHEO. Successivamente, all’udienza del 28 settembre 2011, presente il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, nessuno è comparso per i deferiti, né alcuna difesa scritta è stata depositata in termini. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. PICHEO Vincenzo: inibizione per un mese; quanto all’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO: € 600,00 (seicento) di ammenda. La motivazione: La C.D.T. deve dapprima rilevare che la notifica si è ritualmente perfezionata per l’udienza del 30.06.2011, tant’è che la presenza del deferito Presidente ne ha dato piena conferma. La mancata presenza nell’udienza di rinvio tanto del sig. PICHEO, quanto della società, quindi, non è imputabile ad un problema di notificazione. In verità, la inibizione che il Presidente PICHEO stava (e sta tuttora) scontando, e che gli deriva da provvedimento sanzionatorio maturato in altro procedimento, gli inibisce la rappresentanza della Società, ma non esclude, e permette a tutti gli effetti, la difesa propria personale quale dirigente tesserato. In quest’ottica la C.D.T. ha ammesso il rinvio dell’originaria udienza del 30.06.2011, a motivata richiesta dell’interessato, pur inibito. Il rinvio, per fatti concludenti, non ha però portato alcun contributo concreto alla materia del contendere. La violazione è pacifica, ed è stata documentata dalla Procura Federale mediante allegazione dei due referti di gara di data 23.10.2010 e dalla lista di gara: dal raffronto tra tali documenti è agevole evincere che tre giovani calciatori della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO che hanno partecipato alla prima gara Lib. Atletico Rizzi - GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO e altri due giovani calciatori che hanno partecipato alla seconda gara, tra formazioni delle stesse due società, non avevano compiuto l’ottavo anno al momento della loro partecipazione sportiva. È evidente che i limiti di età sono posti a ferrea tutela della infanzia, e sono volti a impedire un carico di tensione agonistica eccessivamente precoce, avendo di mira lo sviluppo fisico e mentale dei piccoli atleti, che l’Ordinamento federale vorrebbe accompagnare in una maturazione naturale e progressiva. La partecipazione ad una gara di chi non ha compiuto gli otto anni, così, costituisce violazione non solo formale ma sostanziale, e comporta il rischio di ledere una sana crescita del minore. La sanzione proposta dalla Procura federale è consona alla gravità del fatto, e rispecchia la particolare attenzione che questa C.D.T. da sempre ripone nella formazione dei più piccoli. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di inibire il Presidente PICHEO Vincenzo per un mese, da scontarsi in coda alla scadenza della attuale inibizione; - di comminare alla società A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO l’ammenda di € 600,00 (seicento).
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