COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO e del suo Presidente sig. PICHEO Vincenzo.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO
TAVAGNACCO e del suo Presidente sig. PICHEO Vincenzo.
Con raccomandata dd. 20.5.2011, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig. PICHEO Vincenzo, Presidente dell’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, per la violazione
di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere omesso i doverosi controlli sull'attività svolta dal suo
collaboratore sig. Moreale Graziano e, comunque, per non aver impedito che questi, nell'assolvere
all'incarico di Accompagnatore Ufficiale, inserisse in lista e schierasse irregolarmente in campo
cinque calciatori di età inferiore a quella minima di 8 anni stabilita dal C.U. nr. 1 del Settore Giovanile
e Scolastico pubblicato il 01.07.2010, in occasione della gara del Torneo “Pulcini” a 5 Atletico Rizzi-
GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, disputata a Udine in data 23.10.2010;
• l’ A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
conseguente a quella ascritta al suo Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società
deferita e la Procura Federale per la riunione del 30 giugno 2010, nessun deferito ha fatto pervenire
difesa scritta entro i termini.
Alla riunione del 30 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il deferito sig. PICHEO,
Presidente della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, il quale ha fatto presente di essere inibito per
precedente provvedimento sanzionatorio pronunciato nei suoi confronti, e comunque che aveva
richiesto al Comitato Regionale di trarre copia dei documenti afferenti al deferimento, e di non averli
ricevuti.
La Commissione Disciplinare, che già era stata notiziata della non esaurita richiesta del deferito,
dovendo riconoscere i diritti di difesa, pronunciava un rinvio del procedimento al 29 settembre 2011 ore
18.00, dandone notizia in aula al sig. PICHEO.
Successivamente, all’udienza del 28 settembre 2011, presente il Sostituto Procuratore Federale dr.
Salvatore Galeota, nessuno è comparso per i deferiti, né alcuna difesa scritta è stata depositata in
termini.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità dei
deferiti per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
quanto al sig. PICHEO Vincenzo: inibizione per un mese;
quanto all’A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO: € 600,00 (seicento) di ammenda.
La motivazione: La C.D.T. deve dapprima rilevare che la notifica si è ritualmente perfezionata per
l’udienza del 30.06.2011, tant’è che la presenza del deferito Presidente ne ha dato piena conferma. La
mancata presenza nell’udienza di rinvio tanto del sig. PICHEO, quanto della società, quindi, non è
imputabile ad un problema di notificazione.
In verità, la inibizione che il Presidente PICHEO stava (e sta tuttora) scontando, e che gli deriva da
provvedimento sanzionatorio maturato in altro procedimento, gli inibisce la rappresentanza della
Società, ma non esclude, e permette a tutti gli effetti, la difesa propria personale quale dirigente
tesserato. In quest’ottica la C.D.T. ha ammesso il rinvio dell’originaria udienza del 30.06.2011, a
motivata richiesta dell’interessato, pur inibito. Il rinvio, per fatti concludenti, non ha però portato alcun
contributo concreto alla materia del contendere.
La violazione è pacifica, ed è stata documentata dalla Procura Federale mediante allegazione dei due
referti di gara di data 23.10.2010 e dalla lista di gara: dal raffronto tra tali documenti è agevole evincere
che tre giovani calciatori della A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO che hanno partecipato alla prima
gara Lib. Atletico Rizzi - GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO e altri due giovani calciatori che hanno
partecipato alla seconda gara, tra formazioni delle stesse due società, non avevano compiuto l’ottavo
anno al momento della loro partecipazione sportiva.
È evidente che i limiti di età sono posti a ferrea tutela della infanzia, e sono volti a impedire un carico di
tensione agonistica eccessivamente precoce, avendo di mira lo sviluppo fisico e mentale dei piccoli
atleti, che l’Ordinamento federale vorrebbe accompagnare in una maturazione naturale e progressiva.
La partecipazione ad una gara di chi non ha compiuto gli otto anni, così, costituisce violazione non solo
formale ma sostanziale, e comporta il rischio di ledere una sana crescita del minore.
La sanzione proposta dalla Procura federale è consona alla gravità del fatto, e rispecchia la particolare
attenzione che questa C.D.T. da sempre ripone nella formazione dei più piccoli.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG decide:
- di inibire il Presidente PICHEO Vincenzo per un mese, da scontarsi in coda alla scadenza della
attuale inibizione;
- di comminare alla società A.S.D. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO l’ammenda di € 600,00
(seicento).
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