COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) SOTGIA Fabiola; b) Graziano DIANA; c) ASD CALCIO BANNIA; ACD NUOVA ERACLEA.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) SOTGIA
Fabiola; b) Graziano DIANA; c) ASD CALCIO BANNIA; ACD NUOVA ERACLEA.
Il deferimento. Con Racc. dd 23.06.2011, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell’art. 32 c. 4 C.G.S., i seguenti soggetti: - a) SOTGIA
Fabiola, per la violazione dell’art. 1, c. 1 C.G.S. in riferimento alla disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F.,
per aver richiesto il tesseramento per la società ASD CALCIO BANNIA, nonostante il precedente
tesseramento richiesto in favore della società ACD NUOVA ERACLEA; - b) DIANA Graziano,
presidente della società ASD CALCIO BANNIA, per la violazione dell’art. 1, c. 1 C.G.S. in riferimento
alla disposizione dell’art. 40, c. 4 N.O.I.F., per aver richiesto il tesseramento della calciatrice Fabiola
SOTGIA senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare
l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il richiesto tesseramento; c) la Società ASD
CALCIO BANNIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, c. 1 e 2 C.G.S., per
l’operato del proprio presidente e del proprio tesserato, o comunque dei soggetti che abbiano svolto
attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, c. 5 del C.G.S.; d) la Società ACD NUOVA ERACLEA, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma e del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in
conseguenza della violazione ascritta alla propria calciatrice.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del
F.V.G., con nota d.d. 12.02.2011, mediante la quale veniva evidenziato come la società ASD CALCIO
BANNIA a firma del proprio Presidente Graziano DIANA aveva presentato in data 21 ottobre 2010 la
richiesta di tesseramento n. 086669 della calciatrice, sig.ra Fabiola SOTIGA – nata il 9 maggio 1990,
matricola n. 4.852.116, la quale in data 8 settembre 2010, aveva per parte sua già presentato una
richiesta di tesseramento per la Società ACD NUOVA ERACLEA.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura
Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del
29.09.2011.
Il dibattimento. All'udienza del 29.09.2011, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- Sono altresì comparsi la sig.ra Fabiola
SOTGIA ed il sig. Graziano DIANA, presidente di ASD CALCIO BANNIA; nessuno invece è comparso
per ACD NUOVA ERACLEA, nonostante regolare convocazione ritualmente notificata.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito
alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dalla
sig.ra Fabiola SOTGIA e dal sig. Graziano DIANA, per la loro personale e rispettiva posizione, aderendo
altresì alla richiesta formulata da quest’ultimo nell’interesse della società ASD CALCIO BANNIA nei
seguenti termini:
– Quanto alla sig.ra Fabiola SOTGIA, squalifica di 1 (una) giornata
– Quanto al sig. Graziano DIANA, sanzione finale di mesi 2 (due) di inibizione (pena base mesi tre,
ridotta come da art. 23 C.G.S.)
– Quanto a ASD CALCIO BANNIA, ammenda finale di euro 333,00 (trecentotrentatere/00) (pena base
euro 500,00 ridotta ex art. 23 CGS).
In relazione alla posizione della società ACD NUOVA ERACLEA, veniva richiesta la applicazione della
ammenda di euro 150,00, a titolo di responsabilità oggettiva per fatto ascrivibile alla propria tesserata.
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Sono state svolte
approfondite indagini dalla Procura Federale, che in collaborazione con il Comitato autore della
segnalazione hanno permesso di confermare come la calciatrice Fabiola SOTGIA avesse richiesto in
data 21.09.2010 una richiesta di tesseramento (prot. 104527) per la società ASD CALCIO BANNIA,
allorquando alla precedente data 08.09.2010 era stata presentata richiesta di tesseramento (prot.
12593/20) per la Società ACD NUOVA ERACLEA (Comitato Regionale Veneto).
Il fatto è comprovato documentalmente ed è assolutamente pacifico, integrando la violazione dell’art. 40,
c. 4 delle N.O.I.F., che stabilisce che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società e
che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta
prima e che al calciatore che – nella stessa stagione sportiva – sottoscrive richieste di tesseramento per
più società debbano applicarsi le conseguenti sanzioni, previste dal C.G.S.
Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la
qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con
riferimento tanto alla sig.ra SOTGIA, che al sig. DIANA che alla società ASD CALCIO BANNIA, tratta a
giudizio per responsabilità diretta.
In relazione alla posizione della Società ACD NUOVA ERACLEA, che pur citata non è comparsa, e non
ha nemmeno fatto pervenire proprie deduzioni, la C.D.T. ritiene di applicare la sanzione della ammenda
di euro 150,00, ravvisandola congrua in relazione alla responsabilità oggettiva che le si ascrive, quale
Società nell’interesse della quale la sig.ra SOTGIA aveva sottoscritto la prima richiesta di tesseramento.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) applica alla Sig.ra Fabiola SOTGIA la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata
2) applica al Sig. Graziano DIANA, Presidente della ASD CALCIO BANNIA, la sanzione di mesi 2
(due) di inibizione
3) applica alla Società ASD CALCIO BANNIA, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €
333,00 (trecentotrentatere/00)
4) condanna la Società ACD NUOVA ERACLEA al pagamento della ammenda di € 150,00 a titolo
di responsabilità oggettiva.
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