COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) SICA Francesco; b) ASD CALCETTO LIGNANO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) SICA
Francesco; b) ASD CALCETTO LIGNANO.
Il deferimento. Con Racc. dd 23.06.2011, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, c. 15 dello Statuto
Federale e dell’art. 33 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) SICA Francesco, presidente di ASD
CALCETTO LIGNANO per rispondere, quale soggetto tenuto al rispetto dell’obbligo di curare tutti gli
adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato Regionale C1 di Calcio a 5, della violazione dell’art.
1, c. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 24, c. 1 lett. a) del Regolamento LND, come integrato dalle
disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, per non avere
rispettato il termine “ordinatorio” fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di
campo sportivo omologato in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011; - b) la Società ASD
CALCETTO LIGNANO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di
responsabilità diretta, in conseguenza della responsabilità ascritta al suo tesserato come sopra.
Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Presidente del Comitato Regionale della F.I.G.C. del
F.V.G., con nota d.d. 15.04.2011.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura
Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del
29.09.2011.
Il dibattimento. All'udienza del 29.09.2011, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.- E’ altresì comparso il sig. Francesco SICA
in persona.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito
alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata dal
sig. Francesco SICA, per la sua personale posizione e per quella della società della ASD CALCETTO
LIGNANO nei seguenti termini:
– Quanto al sig. Francesco SICA, giorni 10 (dieci) di inibizione (pena base giorni 15, ridotta ex art. 23
CGS)
– Quanto alla ASD CALCETTO LIGNANO, ammenda finale di euro 47,00 (quarantasette/00) (pena
base euro 70,00 ridotta ex art. 23 CGS).-
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.- Dalle indagini, la
Procura Federale ha accertato che all’adempimento previsto dalle disposizioni in vigore è stato dato
corso solamente dopo il 24.7.2010, e quindi entro il termine “perentorio” ma oltre quello “ordinatorio”
fissato dal C.R. Friuli Venezia Giulia.
Tale comportamento integra la violazione di cui all’art. 24, c. 1 lett. a) del Regolamento L.N.D., in
relazione alle disposizioni di cui al C.U. del C.R. Friuli Venezia Giulia del 2.7.2010, con espresso
riferimento all’obbligo da parte della Società di provvedere a tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione
ai Campionati di competenza entro il termine “ordinatorio” fissato dal suddetto C.R.; costituendo tale
inadempienza illecito disciplinare, esso va sanzionato con responsabilità da ascriversi al sig. Francesco
SICA, presidente della società, ed a quest’ultima a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1 C.G.S.
Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la
qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con
riferimento tanto al sig. SICA che alla società ASD CALCETTO LIGNANO, tratta a giudizio per
responsabilità diretta.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) applica al Sig. Francesco SICA, Presidente della ASD CALCETTO LIGNANO, la sanzione della
inibizione giorni 10 (dieci);
2) applica alla società ASD CALCETTO LIGNANO, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €
47,00 (quarantasette/00).
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