COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Eliano PELLARINI e della ASD TARCENTINA CALCIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Eliano PELLARINI e della ASD TARCENTINA CALCIO. Con raccomandata 24 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig Eliano PELLARINI, Presidente della ASD TARCENTINA CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “1^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di disponibilità di un impianto sportivo omologato in vista dell’iscrizione al Campionato 2010/2011”. • la ASD TARCENTINA CALCIO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 13 ottobre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 13 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito sig. Eliano PELLARINI, Presidente della società deferita all’epoca dei fatti contestati e l’attuale Presidente Emanuele Cum in rappresentanza della ASD TARCENTINA CALCIO. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il sig. Eliano PELLARINI per sé e l’attuale Presidente Emanuele CUM per la società rappresentata chiedevano entrambi di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta come di seguito determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale: - Quanto al sig. Eliano PELLARINI: inibizione per giorni 10 (dieci) (pena base gg 15 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) - Quanto alla ASD TARCENTINA CALCIO: € 80,00 (ottanta) di ammenda, (pena base € 120,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS) La motivazione: La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica. Invero, il C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia stabiliva espressamente che le Società dovessero provvedere, entro il termine “ordinatorio” del 20.07.2010, a curare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai Campionati di appartenenza (nel caso di specie, 1^ Categoria), precisando, altresì, che l’eventuale inosservanza del sopradescritto termine avrebbe costituito illecito disciplinare. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il Sig. Eliano PELLARINI per giorni 10 (dieci); - di comminare alla società ASD TARCENTINA CALCIO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
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