COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giovanni CAMPARDO e della US BARBEANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giovanni CAMPARDO e della US BARBEANO. Con raccomandata 18 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig Giovanni CAMPARDO, Presidente della US BARBEANO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato ufficiale. In particolare per “non aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto versamento della tassa d iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”. • la US BARBEANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 13 ottobre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 13 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il deferito sig. Giovanni CAMPARDO, per sé ed in rappresentanza della US BARBEANO. Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: - Quanto al sig. Giovanni CAMPARDO: inibizione per giorni 15 (quindici); - Quanto alla US BARBEANO: € 80,00 (Ottanta) di ammenda, Per quanto concerne la posizione sua e della società da lui rappresentata, il sig. Giovanni CAMPARDO ha contestato la sussistenza delle violazioni ascritte assumendo che attività promosse dal suo sodalizio avrebbero dato vita a rapporti di debito/credito tra la società e il Comitato Regionale per cui sarebbero intervenuti accordi telefonici con la Segreteria Regionale della FIGC di Trieste circa le modalità e gli importi da versare ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza.- Ritenendo quindi di aver agito in buona fede concludeva dichiarando di non essere interessato all’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e chiedeva il proscioglimento di entrambi i deferiti. La C.D.T. FVG ritiene che la responsabilità dei deferiti debba essere pacificamente affermata alla luce dall’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale e delle risultanze documentali.- Al riguardo, assolutamente privo di ogni rilevanza sul piano probatorio si appalesa l’asserito e non provato accordo in compensazione che sarebbe intervenuto con la Segreteria Regionale della FIGC.- A parte la considerazione che i rapporti di debito/credito eventualmente esistenti tra la società deferita e il Comitato Regionale sono del tutto estranei alla presente vertenza e non potrebbero comunque assumere alcun rilievo in questa sede, resta il fatto che mai nessun affidamento avrebbe potuto creare, in mancanza di una formale comunicazione, un evanescente colloquio telefonico avuto con una persona non identificata asseritamente appartenente alla Segreteria Regionale.- Escluso dunque che i deferiti possano a ragione invocare la buona fede a giustificazione del loro comportamento, resta il ritardo nel compimento delle formalità e degli adempimenti stabiliti dal Comunicato Ufficiale nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (per l’iscrizione al Campionato di 2^ Categoria per la stagione agonistica 2010/2011) con la conseguente configurabilità dell’illecito disciplinare contestato. Per tali motivi la C.D.T., ritenuto fondato il deferimento, e congrue ed eque le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale decide - di inibire il Sig. Giovanni CAMPARDO, Presidente della US BARBEANO, per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società US BARBEANO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
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