COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giovanni CAMPARDO e della US BARBEANO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 20/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Giovanni CAMPARDO e
della US BARBEANO.
Con raccomandata 18 giugno 2011, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del
Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
• il sig Giovanni CAMPARDO, Presidente della US BARBEANO, per rispondere della violazione di cui
all’art. 1, comma I, del C.G.S., con riferimento all’art. 24, comma 1 lett c del regolamento LND, come
integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato di “2^
Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato ufficiale. In particolare per “non
aver rispettato il termine ordinatorio fissato per la presentazione di regolare attestazione di avvenuto
versamento della tassa d iscrizione in vista della partecipazione al Campionato 2010/2011”.
• la US BARBEANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli
addebiti ascritti al proprio Presidente.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferiti,
nonché la Procura Federale per la riunione del 13 ottobre 2011, nessuna difesa scritta è pervenuta entro
i termini.
All'udienza del 13 ottobre 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale
rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il deferito sig. Giovanni
CAMPARDO, per sé ed in rappresentanza della US BARBEANO.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo
verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità
degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle
seguenti sanzioni:
- Quanto al sig. Giovanni CAMPARDO: inibizione per giorni 15 (quindici);
- Quanto alla US BARBEANO: € 80,00 (Ottanta) di ammenda,
Per quanto concerne la posizione sua e della società da lui rappresentata, il sig. Giovanni CAMPARDO
ha contestato la sussistenza delle violazioni ascritte assumendo che attività promosse dal suo sodalizio
avrebbero dato vita a rapporti di debito/credito tra la società e il Comitato Regionale per cui sarebbero
intervenuti accordi telefonici con la Segreteria Regionale della FIGC di Trieste circa le modalità e gli
importi da versare ai fini dell’iscrizione al Campionato di competenza.- Ritenendo quindi di aver agito in
buona fede concludeva dichiarando di non essere interessato all’applicazione delle sanzioni in misura
ridotta e chiedeva il proscioglimento di entrambi i deferiti.
La C.D.T. FVG ritiene che la responsabilità dei deferiti debba essere pacificamente affermata alla luce
dall’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale e delle risultanze documentali.- Al riguardo,
assolutamente privo di ogni rilevanza sul piano probatorio si appalesa l’asserito e non provato accordo
in compensazione che sarebbe intervenuto con la Segreteria Regionale della FIGC.- A parte la
considerazione che i rapporti di debito/credito eventualmente esistenti tra la società deferita e il
Comitato Regionale sono del tutto estranei alla presente vertenza e non potrebbero comunque
assumere alcun rilievo in questa sede, resta il fatto che mai nessun affidamento avrebbe potuto creare,
in mancanza di una formale comunicazione, un evanescente colloquio telefonico avuto con una persona
non identificata asseritamente appartenente alla Segreteria Regionale.- Escluso dunque che i deferiti
possano a ragione invocare la buona fede a giustificazione del loro comportamento, resta il ritardo nel
compimento delle formalità e degli adempimenti stabiliti dal Comunicato Ufficiale nr. 1 del Comitato
Regionale Friuli Venezia Giulia (per l’iscrizione al Campionato di 2^ Categoria per la stagione agonistica
2010/2011) con la conseguente configurabilità dell’illecito disciplinare contestato.
Per tali motivi la C.D.T., ritenuto fondato il deferimento, e congrue ed eque le sanzioni richieste dal
rappresentante della Procura Federale
decide
- di inibire il Sig. Giovanni CAMPARDO, Presidente della US BARBEANO, per giorni 15 (quindici); - di comminare alla società US BARBEANO l’ammenda di € 80,00 (ottanta).
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