COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. GERVASUTTI Alessio (dirigente A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO – Campionato Terza Categoria) in merito alla inibizione a tutto il 22.02.2012 inflittagli in esito alla gara del 02.10.2011 Cormor Calcio – Grigioneri Savorgnano (in c.u. Del. Udine n. 10 del 05.10.2011)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO del sig. GERVASUTTI Alessio (dirigente A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO - Campionato Terza Categoria) in merito alla inibizione a tutto il 22.02.2012 inflittagli in esito alla gara del 02.10.2011 Cormor Calcio – Grigioneri Savorgnano (in c.u. Del. Udine n. 10 del 05.10.2011) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 10 dd 05.10.2011, il G.S.T. Del. Udine infliggeva al reclamante GERVASUTTI Alessio (GRIGIONERI SAVORGNANO) la inibizione fino al 22/02/2012 perché, quale dirigente accreditato in distinta di gara e presente in panchina, veniva “Allontanato dal campo per aver rivolto un insulto all'arbitro, dopo aver subito il provvedimento scagliava con violenza una borraccia d'acqua che teneva in mano verso il direttore di gara; la stessa arrivava a circa 50 centimetri dalla sua gamba sinistra. Uscito dal terreno di gioco, si posizionava a ridosso della panchina ospite e continuava a inveire fino al termine della gara nei confronti dell'Arbitro”. Con tempestivo reclamo, il dirigente si scusava formalmente per l’accaduto. Non contestava l’inibizione, ma la sua entità. In particolare, negava di aver scagliato la borraccia contro l’Arbitro, e dava ai fatti una dinamica diversa da quella descritta a referto mirando a far derubricare la propria condotta a gesto di stizza. La C.D.T. riteneva di sentire l’Arbitro a chiarimenti, e questi, nel confermare la portata del suo referto, precisava che al momento in cui è accaduto il fatto, il dirigente era in piedi da una distanza di circa tre metri, e lo stava guardando in faccia. È evidente che, da una distanza così minima, se il dirigente avesse voluto scagliare la borraccia con violenza contro l’Arbitro, questa non sarebbe andata a 50 centimetri dalla sua gamba, ma lo avrebbe colpito, oppure, mancandolo, sarebbe caduta a parecchi metri oltre la sua persona. Si è trattato all’evidenza di un gesto di stizza e non di violenza, ma la piena volontarietà del gesto, la sua platealità, la sua potenzialità di arrecare un danno non voluto, il tutto condito da continue ingiurie ed improperi espressi a gran voce prima della espulsione e dopo l’espulsione, anche a mente fredda “fino al termine della gara”, ovvero oltre mezz’ora dopo il fatto, convincono la C.D.T. a ridurre, sì, la sanzione, ma senza particolare indulgenza. P.Q.M. la C.D.T. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione del sig. GERVASUTTI Alessio (GRIGIONERI SAVORGNANO) a tutto il 05.01.2012. Dispone per la restituzione della relativa tassa.
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