COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Marino PICCO, Presidente della Società G.S. FLAIBANO; b) G.S. FLAIBANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Marino PICCO, Presidente della Società G.S. FLAIBANO; b) G.S. FLAIBANO. Il deferimento. Con Racc. A/R dd 29.06.2011 ai sensi dell' art. 32 c.4° del C.G.S., a firma del Sostituto Procuratore Federale dr. S. GALEOTA, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) Marino PICCO nella sua qualità di Presidente della società sportiva G.S. FLAIBANO per rispondere “ della violazione dell’art. 1, comma 1°, del C.G.S., in relazione all’art. 24, comma. 1 lett. c) del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia. relativamente all’obbligo di curare tutti gli adempimenti previsti per l’iscrizione al campionato di “I^ Categoria” entro il termine “ordinatorio” fissato dal predetto Comunicato Ufficiale”; - b) la Società G.S. FLAIBANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. in riferimento alla violazione ascritta al suo Presidente. Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Presidente del Comitato Reg. F.V.G. della L.N.D. circa l’inosservanza degli adempimenti previsti per l’iscrizione della società G.S. FLAIBANO al campionato di appartenenza (I^ Categoria) secondo quanto disposto dal C.U. nr. 1 del C.R. F.V.G. del 02.07.2010 ed “in particolare, per non avere i suoi Dirigenti rispettato il termine “ordinatorio” fissato per il versamento della tassa di iscrizione in vista dell’iscrizione del campionato 2010/2011”. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 13.10.2011. Il dibattimento. All’udienza del 13.10.2011 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e il Sig. Marino Picco per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta.- Non sono state presentate memorie difensive. Le conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale dopo aver illustrato le ragioni del deferimento ha concluso chiedendo la condanna del sig. Marino PICCO a gg 15 di inibizione e della società G.S. FLAIBANO ad € 120,00 di ammenda.- Il sig. PICCO ha prodotto due stampate del sito www.poste.it che comproverebbero, a suo dire, il tempestivo compimento (entro il termine ordinatorio) degli adempimenti previsti per l’iscrizione ai campionati di competenza per la stagione agonistica 2010/11, attestando esse l’avvenuta ricezione da parte del Comitato Regionale, il giorno 20.07.2010, della Raccomandata con la quale nel richiedere le dette iscrizioni erano stati trasmessi anche 3 assegni per l’importo complessivo di € 2.125,00- di cui pure forniva copia.- Tali documenti venivano acquisiti agli atti della CDT alla quale pertanto il sig. PICCO chiedeva il proscioglimento (sia suo che della società) per infondatezza del deferimento. La motivazione. Quanto riferito dal sig. PICCO in sede di audizione circa la ricezione il 20.07.2011, da parte del Comitato Regionale, della raccomandata della società Flaibano contenente sia i moduli di iscrizione ai campionati 2010/11 (con le attestazioni richieste) che gli assegni di cui egli ha fornito copia è senz’altro vero.- E’ altrettanto vero però che entro il termine ordinatorio del 20.07.2010, ai fini dell’iscrizione delle proprie compagini ai campionati 2010/11 la soc. FLAIBANO avrebbe dovuto provvedere anche a sanare le situazioni di passività pregresse che al 30.06.2010, come risulta agli atti del Comitato Regionale, ammontavano ad € 1.571,33-. (Sul punto si rileva che il C.U. n° 1 del 02.07.2010 così testualmente disponeva: ”Eventuali situazioni di passività risultanti dall’estratto conto delle singole società al 30 giugno 2010 dovranno essere sanate con l’iscrizione al campionato, come previsto dalle norme vigenti. Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili, fra qualche giorno, sul sito della Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) nell’area riservata alle Società. Si invitano le Società che non avessero la possibilità di scaricare l’estratto conto a contattare gli uffici amministrativi del Comitato Regionale.”. Ciò detto, come già osservato in altra occasione (v. C.U. n° 18 del 06.09.11 def.to Pro Aviano) costituisce principio espressamente previsto dalle disposizioni civilistiche, e che non può non valere anche in ambito sportivo, quello secondo cui il debitore, è tenuto, a scanso di responsabilità, ad eseguire esattamente la prestazione dovuta gravando su di lui la dimostrazione di aver puntualmente assolto alla propria obbligazione. Nel caso in esame è assodato che i dirigenti del G.S. FLAIBANO non hanno provveduto a dar corso con precisione a tutti gli adempimenti stabiliti dal C.U. n° 1 dd 02.07.2010 del C.R. del FVG per l’iscrizione delle varie società sportive ai campionati di rispettiva competenza, risultando aver omesso, seppur solo parzialmente, il versamento in termini dell’intera somma a tale scopo dovuta (comprensiva, per quanto detto, della parte destinata al ripianamento delle passività pregresse).- Per tale ragione non è possibile affermare, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. PICCO, che la prestazione facente carico alla società FLAIBANO sia stata correttamente eseguita.- Conseguentemente va ritenuto provato l’inadempimento contestato dalla Procura Federale in mancanza di fatti (quali un errore giustificabile, il caso fortuito o la forza maggiore) che valgano a liberare da responsabilità i soggetti deferiti. Sul piano sanzionatorio va ulteriormente ribadito che la C.D.T. non può discostarsi da quanto previsto nel già richiamato C.U. n° 1 del C.R.-F.V.G. che, rappresentando la fonte di diritto regolatrice dei fatti contestati e delle sanzioni ad essi connesse, costituisce il punto di riferimento per la propria decisione. Al riguardo si vuol ricordare che il predetto comunicato così testualmente recita: “l’inosservanza del termine ordinatorio anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato come illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti, con una ammenda oppure con punti di penalità”. Tanto premesso la C.D.T. ritiene che le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale debbano essere accolte giudicando eque e congrue rispetto ai fatti contestati le sanzioni dallo stesso indicate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: • ritenuta la responsabilità del sig. Marino PICCO, Presidente della Società G.S. FLAIBANO, per i fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di gg 15 (quindici); • Ritenuta la responsabilità della società sportiva G.S. FLAIBANO ai sensi dell’art. 4 c.1° del C.G.S., in ordine ai fatti ascritti al suo Presidente, condanna la stessa all’ammenda di € 120,00- (centoventi)
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