COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 22/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO ALESSANDRO ALBERTINI DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AI DOVERI IMPOSTI DALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A), F) E H) DEL REGOLAMENTO A.I.A.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 22/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO ALESSANDRO ALBERTINI DELLA SEZIONE A.I.A. DI OSTIA LIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AI DOVERI IMPOSTI DALL’ART. 40 COMMI 1 E 3 LETT. A), F) E H) DEL REGOLAMENTO A.I.A.
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, in merito al reclamo proposto dalla Società PRO APPIO, ha chiesto alla Procura Federale di espletare accertamenti relativamente ad un presunto scambio di calciatori da parte della Società VIS POMEZIA, effettuato in occasione della gara del 1 novembre 2009.
L’incaricato della Procura Federale, esaminati gli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria ed i verbali di audizione resi dai soggetti interessati alla vicenda, ha accertato che il calciatore della Società VIS POMEZIA, RICCARDO MILONE, non ha partecipato alla gara in questione, in quanto per sua stessa ammissione, il giorno dell’incontro era in servizio all’Ospedale S. Andrea di Roma.
L’Organo Requirente ha rilevato, dopo tutta una serie di accertamenti, che le dichiarazioni rese dall’arbitro ALBERTINI ALESSANDRO, risultano non veritiere, in quanto lo stesso ha riferito che il calciatore RICCARDO MILONE del VIS POMEZIA è stato regolarmente identificato prima della gara e che per mera dimenticanza non ha menzionato sul referto la sua sostituzione, avvenuta alla fine del I tempo, mentre in effetti è risultato che il MILONE non ha mai giocato la gara in argomento e che quindi non può essere stato sostituito alla fine del I tempo.
La Procura Federale ha accertato quindi che la condotta sopradescritta dell’arbitro ALBERTINI ALESSANDRO, abbia integrato gli estremi delle violazioni indicate in titolo e che pertanto ha ritenuto di deferirlo a questa Commissione Disciplinare Territoriale. Alla riunione era presente il Rappresentante della Procura Federale, unitamente all’arbitro ALBERTINI ALESSANDRO, assistito dall’Avv. ANDREA STORRI. L’arbitro, in tale circostanza, ha confermato quanto già esposto nella memoria difensiva inviata nei termini, ribadendo di aver verificato i documenti dei calciatori partecipanti alla gara e che, per quanto attiene la richiesta di una ulteriore verifica da parte della Società PRO APPIO del calciatore MILONE, il direttore di gara avrebbe precisato di averla effettuata nuovamente. Per quanto riguarda la sostituzione del calciatore MILONE con altro giocatore, ha ammesso di essersi dimenticato di riportarla nel referto di gara. E’ intervenuto sulla vicenda anche l’Avv. STORRI, il quale ha voluto porre in evidenza che l’arbitro non era tenuto, per regolamento, ad espletare una ulteriore verifica, in quanto la richiesta veniva avanzata da un calciatore della Società PRO APPIO, e non dal Dirigente responsabile. Il Legale dell’arbitro, in conclusione, ha ribadito che la identificazione del calciatore MILONE è stata effettuata a mezzo di documento di identità.
La Procura, ultimati gli interventi, ha concluso con l’affermazione di responsabilità del deferito, richiedendo per l’ALBERTINI 1 anno di sospensione.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminati gli atti in questione, si è resa conto che le responsabilità dell’arbitro per le violazioni contestate a lui ascritte ed indicate in oggetto, siano documentalmente provate.
Ritiene però questo Organo di Giustizia Sportiva, alla luce della complessa situazione che si è determinata nella circostanza della partecipazione illegittima del calciatore MILONE alla gara in esame, che la pena di sospensione proposta dalla Procura Federale possa essere mitigata e riportata entro limiti di minore entità, pur condividendo quanto evidenziato dalla Procura nelle proprie conclusioni, riportate nell’atto di deferimento.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni ascrittegli e per l’effetto di applicare al Sig. ALESSANDO ALBERTINI, arbitro della Sez. Ostia Lido, la sospensione di ogni attività fino al 31.3.2012.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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