COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47/LND del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA CALCIATRICE CANCELLIERE ANNA , MARIA GRAZIA E DELLA SOCIETA’ ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 FEMMINILE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 47/LND del 29/09/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA CALCIATRICE CANCELLIERE ANNA , MARIA GRAZIA E DELLA SOCIETA’ ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 FEMMINILE
La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 14-7-2011, ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio della calciatrice Cancelliere Anna Maria Grazia, all’epoca dei fatti tesserata con la società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 femminile, per la violazione dell’articolo 1 del CGS con riferimento all’articolo 30 dello Statuto della FIGC e dell’articolo 1 comma 3 del CGS, e della società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 femminile a titolo di responsabilità oggettiva, ex articolo 4 comma 2 CGS, per la violazione ascritta alla sua tesserata.
A sostegno del deferimento rilevava come la calciatrice Cancelliere risultava tesserata nella stagione 2007/2008 per la società Torino Calcio Femminile mentre nella successiva stagione 2008/2009 risultava tesserata con al società ASD SS Lazio Woman Calcio a 5, ora ASD S.S. Lazio Calcio a 5 femminile, ed in data 6 aprile 2009 la calciatrice depositava innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino un ricorso, ex art. 414 c.p.c., nel quale sosteneva che con la società Torino Calcio Femminile era intercorso un rapporto di lavoro subordinato che era stato unilateralmente interrotto dalla società il 17-12-2007 con lo svincolo inoltrato alla competente LND – Divisione Calcio Femminile della FIGC. La ricorrente impugnava dunque il recesso, considerato licenziamento irregolare, e rivendicava altresì varie somme come retribuzioni non corrisposte in spregio del contratto intercorso tra le parti. La società Torino Calcio Femminile denunciava ai competenti organi federali il comportamento della calciatrice ritenendolo in violazione della clausola compromissoria portata dall’articolo 30 dello Statuto Federale. La Procura Federale contestava, oltre a tale violazione, alla calciatrice anche la violazione dell’articolo 1 comma 3 del CGS per non aver risposto alle convocazioni del collaboratore dell’Ufficio incaricato delle indagini del caso.
La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti un termine per il deposito delle memorie difensive.
Facevano pervenire memoria difensiva la calciatrice e la società deferita che eccepiva la inapplicabilità della clausola compromissoria al caso di specie, in quanto le controversie relative alla corresponsione di emolumenti non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva alla giurisdizione degli organi federali, essendo invece riservate alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o del Magistrato del Lavoro. Ciò a mente del D. L. 220/2003 e dello stesso articolo 94 bis delle NOIF. La società faceva poi rilevare che l’iniziativa della calciatrice, di cui ignorava l’esistenza, era iniziata al termine della stagione agonistica nella quale la calciatrice era stata svincolata. Chiedevano quindi il proscioglimento.
Nella riunione il rappresentante dei deferiti insisteva per il proscioglimento riportandosi agli scritti difensivi mentre il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità di entrambi i deferiti e richiedeva per la calciatrice Cancelliere la squalifica per mesi 6 e per la società l’ammenda di € 300,00.
Ritiene la Commissione che la violazione della calciatrice sussista e sia di estrema gravità. Infatti il vincolo contratto dalla Cancelliere è di natura non professionistica vedendo come contraente una società affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti. La pretesa di vedersi corrispondere emolumenti per rimborsi spese pattuiti relativi ad un periodo in cui il vincolo non sussisteva più, per essere intervenuto lo svincolo, e l’impugnativa dello svincolo come se si trattasse di un licenziamento individuale, denotano non solo la violazione della clausola compromissoria ma l’eversione totale di qualsiasi regola e norma che regola l’attività sportiva in ambito dilettantistico. La calciatrice, qualora avesse avuto da lamentarsi nei confronti dell’iniziativa della società di svincolarla e di non corrisponderle più i rimborsi pattuiti, avrebbe potuto e dovuto adire gli Organi Federali; l’aver invece scelto di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, ipotizzando un rapporto di lavoro subordinato, la pone totalmente al di fuori dell’ambito federale, nel quale aveva accettato di permanere con la sottoscrizione del modulo di tesseramento e l’adesione a tutte le norme federali. Inconferente appare il richiamo difensivo all’articolo 94 bis delle NOIF, che è applicabile solo nel caso di calciatori che scendano dal settore professionistico a quello dilettantistico e si riferisce alle pattuizioni economiche relative al vincolo professionistico. Tale deroga è spiegabile e giustificabile nell’ambito del sistema delle tutele in quanto, in questi casi, il calciatore rimane privo di Organo Giurisdizionale federale e può trovare tutela solo nell’Ordinamento giurisdizionale statuale. Vi è solo da aggiungere che l’iniziativa giudiziaria è estremamente pericolosa per tutto l’Ordinamento Federale, quantomeno dilettantistico, e deve essere sanzionata adeguatamente. In tal senso appare viziata per difetto la richiesta della Procura Federale che ha concluso per una sanzione sin troppo mite che la Commissione non si sente di condividere anche in ossequio ai precedenti in materia che hanno visto questo Organo Giudicante applicare sanzione esemplari in casi analoghi. Sussiste anche la violazione dell’articolo 1 comma 3 CGS in quanto risulta che la calciatrice sia stata convocata più volte ed abbia rifiutato la convocazione sulla scorta della considerazione che il suo stato attuale di non tesserata la legittimava in tal senso. Va invece rilevato che la società deferita, pur sostanzialmente estranea ai fatti, non può sottrarsi alla responsabilità oggettiva sancita dal Codice di Giustizia Sportiva che deve adeguarsi alla gravità del comportamento del tesserato e, quindi, anche la sanzione richiesta dalla Procura per la società appare incongrua per difetto e deve essere adeguata.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili di tutte le violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare a carico della calciatrice CANCELLIERE Anna Maria Grazia la squalifica per anni tre (per violazione della clausola compromissoria) e mesi uno (per non essersi presentata alle convocazioni del collaboratore dell’Ufficio incaricato delle indagini del caso) e per la società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 femminile l’ammenda di € 800,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47/LND del 29/09/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA CALCIATRICE CANCELLIERE ANNA , MARIA GRAZIA E DELLA SOCIETA’ ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 FEMMINILE"