COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52/LND del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANUTTO GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 21.9.2011 (Gara: PONTINIA – PRO CALCIO FONDI del 18.9.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52/LND del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ZANUTTO GABRIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 21.9.2011 (Gara: PONTINIA – PRO CALCIO FONDI del 18.9.2011 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che il comportamento del calciatore ZANUTTO GABRIELE – per l’eccessiva concitazione ed intensità dei gesti nei confronti dell’arbitro – sia meritevole della sanzione inflittagli, talchè appaiono prive di sussistenza le doglianze della reclamante. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PONTINIA e, per l’effetto, di confermare la squalifica per 4 gare a carico del calciatore ZANUTTO GABRIELE. La tassa reclamo va incamerata.
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