COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52/LND del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIERO CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 21.9.2011 (Gara: REAL CASAMARI – TECCHIENA del 18.9.2011 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52/LND del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASAMARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIERO CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 21.9.2011 (Gara: REAL CASAMARI – TECCHIENA del 18.9.2011 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: a motivo del reclamo la ricorrente deduce che al termine della gara il calciatore RUGGIERO CRISTIANO si sarebbe tolta la maglia di gioco, soltanto per il nervosismo causato dall’esito negativo dell’incontro, e deduce che le espressioni irriguardose sarebbero state indirizzate esclusivamente nei confronti di alcuni compagni di squadra più giovani. Dall’esame del rapporto redatto dall’assistente arbitrale, risulta invece descritto dettagliatamente il comportamento offensivo del giocatore RUGGIERO, il quale al termine dell’incontro, dopo essersi tolto la maglia di gioco, rivolgeva, a gran voce, al collaboratore dell’arbitro, reiterate espressioni offensive ed irriguardose con atteggiamento ironico. Ciò premesso, ritenuta del tutto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore RUGGIERO CRISTIANO. La tassa reclamo va incamerata.
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