COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 20/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PARRINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 18C5 DEL 5.10.2011 (Gara: OSTIA C5 – FUTURA C5 dell’1°.10.2011 – Campionato C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 63/LND del 20/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ OSTIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PARRINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 18C5 DEL 5.10.2011
(Gara: OSTIA C5 – FUTURA C5 dell’1°.10.2011 – Campionato C5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le deduzioni della reclamante volte a minimizzare gli addebiti mossi al calciatore PARRINI sono smentite dal contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova (Art. 35 del C.G.S.);
tenuto conto che anche quanto riferito in corso di audizione del calciatore in titolo, a confermare delle argomentazioni riportate nel reclamo stesso, è da disattendere sempre in relazione alle risultanze degli atti ufficiali;
avuto riguardo, per altro, che la condotta del PARRINI è connotata da una serie di espressioni offensive verso l’arbitro, riconducibile ad un unico atteggiamento, per cui la sanzione inflitta offre margini di una, seppur lieve, riduzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore PARRINI ALESSANDRO da 5 a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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