COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S. Sempione Half 1908 Coppa Lombardia Calcio a 5 Girone 8 gara del 16-09-2011 tra asd. Orobica / Sempione Half 1908
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 06/10/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.S. Sempione Half 1908 Coppa Lombardia Calcio a 5 Girone 8
gara del 16-09-2011 tra asd. Orobica / Sempione Half 1908
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società as. Sempione Half 1908 ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n. 58/a della F.I.G.C. In data 8/08/2011 trascritto sul C.U.n. 8 datato 25-08-2011 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 28/09/2011 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U.n. 15 datato 22-09-2011
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
Inammissibile il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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