COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società DIPO VIMERCATESE Camp. 1° Categoria Gir. L Gara dell’1-09-2011 tra Dipo Vimercatese – MB Calcio C.U. n. 15 del CRL datato 22-09-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società DIPO VIMERCATESE Camp. 1° Categoria Gir. L Gara dell'1-09-2011 tra Dipo Vimercatese - MB Calcio C.U. n. 15 del CRL datato 22-09-2011 La società DI PO VIMERCATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3 nei suoi confronti, lamentando che il GS non avrebbe dovuto d'ufficio assumere la decisione, stante l'inammissibilità del reclamo proposto dalla MB Calcio che non avrebbe quindi dovuto essere preso in esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla società MB Calcio rileva. Il GS, dopo aver dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla MB Calcio con quale lamentava la posizione irregolare di un calciatore impiegato dalla reclamante nonostante fosse squalificato, ha d'ufficio, sulla base dei soli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e distinte dei calciatori partecipanti alla gara), rilevato che la gara stessa si è svolta irregolarmente per un fatto totalmente diverso rispetto a quello indicato nel reclamo dichiarato inammissibile. Sul punto si rileva che, ai sensi dell'Art. 29, commi 3 e 4 lett. a) del CGS, il Giudice Sportivo è tenuto ad intervenire d'ufficio in relazione a questioni che attengono la regolarità dello svolgimento della gara sulla base dei documenti ufficiali. Nel caso di specie, dai documenti ufficiali di gara il Giudice Sportivo ha correttamente rilevato che ha violato le disposizioni previsto dall'Art. 34 NOIF in relazione al disposto del CU n. del 4.1.2011 del CRL in relazione all'impiego di giovani calciatori e quindi peraltro a fatti e violazioni totalmente diverse rispetto a quello oggetto del reclamo presentato dalla MB Calcio dichiarato infatti inammissibile. Tale comportamento del GS è quindi pienamente legittimo e conforme a quanto previsto dall'Art. 29 sopra richiamato. Ne consegue che la decisione dello stesso risulta ineccepibile sotto ogni profilo e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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