COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US. Peschiera Calcio Camp. Giovanissimi Reg. Gir. B Gara del 2-10-2011 tra Sangiulianese / Peschiera C.U. n. 18 del CRL datato 6-10-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US. Peschiera Calcio Camp. Giovanissimi Reg. Gir. B Gara del 2-10-2011 tra Sangiulianese / Peschiera C.U. n. 18 del CRL datato 6-10-2011 La società Peschiera ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Presidente sig. Ballarossa Battista sino al 3-11-2011; comminato l'ammenda dalla società di Euro 30,00 + 30,00 per aver inserito in distinta e fatto giocare il calciatore Bouhdadi Youssef non tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: dopo aver espletato la ricerca presso l'ufficio tesseramenti, è risultato che il calciatore in epigrafe risulta tesserato in data 30-09-2011. Pertanto, lo stesso aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Ciò posto in accoglimento del reclamo proposto la C. D. ANNULLA le sanzioni inflitte dal G.S. alla società Peschiera Calcio e cioè le ammende di Euro 30,00 + 30,00 e l'inibizione al proprio Presidente Sig. Ballarossa Battista. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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