COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FONDATI GIULIANO SEGUITO GARA SAN MARCO SERVIGLIANO/AURORA TREIA DEL 24.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 28.9.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FONDATI GIULIANO SEGUITO GARA SAN MARCO SERVIGLIANO/AURORA TREIA DEL 24.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 28.9.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Fondati Giuliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “Dopo essere stato sostituito, a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, si alzava dalla panchina entrando in campo e rivolgendo allo stesso frasi irriguardose”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Aurora Treia chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato ad entrare, sia pur inopportunamente, sul rettangolo di gioco per attirare l’attenzione dell’arbitro nei confronti del quale intendeva protestare per un fallo dallo stesso non rilevato, senza tuttavia offenderlo né proferirgli frasi irriguardose, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Fondati. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato, precisando che lo stesso, protestando, entrò sul terreno di gioco per circa dieci metri, rivolgendogli espressioni offensive ed irriguardose. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 73 delle NOIF “non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano ... ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti”; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Fondati in ordine alle violazioni ascrittegli, per avere lo stesso tenuto una condotta antisportiva ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.P. Aurora Treia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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