COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MATELICA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/FALCONARESE DEL 10.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 28 del 14.9.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MATELICA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/FALCONARESE DEL 10.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 14.9.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S.S. Matelica Calcio l’ammenda di € 700,00 “per avere un gruppo di propri sostenitori, al termine del primo tempo e a fine gara, mentre l’arbitro faceva rientro nel proprio spogliatoio rivolto allo stesso frasi di stampo razzista e gravemente offensive”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Matelica Calcio deducendo: a) la totale assenza di intenti o motivi razzisti nella propria tifoseria; b) che, comunque, le contestazioni poste in essere dai propri sostenitori non erano state tali da ledere la dignità della persona dell’arbitro. Pertanto, la medesima reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che nessuno dei presenti, né dirigenti né altri sostenitori né le Forze dell’Ordine intervennero per farli desistere. Ha altresì riferito di non avere sentito, prima dell’inizio della gara, rivolgere al pubblico l’avvertimento di cui all’art. 11, comma 5, del Cgs in ordine alla prevenzione di comportamenti discriminatori. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuti provati i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante, dei quali la stessa, a norma del 3° comma dell’art. 4 del Cgs è chiamata oggettivamente a rispondere; • rilevato che a norma dell’art. 11 del Cgs, “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori; • rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00, salvo ulteriori e più gravi sanzioni; • disattese le argomentazioni della Società volte ad attenuare la propria responsabilità in ordine alla condotta dei propri sostenitori, in quanto non risulta adottata alcuna delle attività attenuanti di cui all’art. 13 del Cgs; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Matelica Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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