COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIGNANESE/OSIMO STAZIONE CALCIO DEL 10.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 23.9.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO OSIMO STAZIONE CALCIO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIGNANESE/OSIMO STAZIONE CALCIO DEL 10.9.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 38 del 23.9.2011). L’A.S.D. U.S. Appignanese proponeva reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 3. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mandolini Lorenzo in posizione irregolare perché squalificato, come da provvedimento pubblicato in data 25 maggio 2011 dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. nr. 197. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in accoglimento del gravame, applicava all’Osimo Stazione Calcio, tra le altre, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0. L’Osimo Stazione Calcio A.S.D. ha ritualmente appellato tale decisione, deducendo l’insussistenza del presupposto di fatto in ordine alla squalifica del proprio calciatore e riservandosi di produrre la relativa decisione di revoca invocata, come da copia allegata, innanzi al competente Giudice Sportivo. Infatti, a dire della reclamante, vi sarebbe stato uno scambio di persona ed il calciatore Mandolini Lorenzo non sarebbe stato sanzionato con la seconda ammonizione, comportantene la squalifica, peraltro automatica trattandosi di gara ply-out. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • letta la delibera del Giudice Sportivo pubblicata in data 11 ottobre 2011 sul Com. Uff. nr. 47 del Comitato Regionale Marche che ha rigettato la richiesta della reclamante di revoca del provvedimento di squalifica del calciatore in questione; • rilevato, alla luce della documentazione acquisita, che il calciatore Mandolini Lorenzo riportò due ammonizioni nelle due gare play-out disputate con la sua squadra nella scorsa stagione sportiva e, quindi, l’automatica squalifica per una gara, non ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Osimo Stazione Calcio A.S.D. e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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