COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL MONTECO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 2 NOVEMBRE 2011 APPLICATA AL TECNICO RIPARI GIANLUCA SEGUITO GARA REAL MONTECO/ARIES TRODICA DEL 1.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 44 del 5.10.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL MONTECO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 2 NOVEMBRE 2011 APPLICATA AL TECNICO RIPARI GIANLUCA SEGUITO GARA REAL MONTECO/ARIES TRODICA DEL 1.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 5.10.2011) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 2 novembre 2011 del proprio allenatore RIPARI GIANLUCA, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Real Monteco ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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