COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BENIGNI MARCO; – DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PACENTI GIACOMO; SEGUITO GARA BOCASTRUM UNITED/AUDAX 1970 S. ANGELO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. AUDAX 1970 S. ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BENIGNI MARCO; - DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PACENTI GIACOMO; SEGUITO GARA BOCASTRUM UNITED/AUDAX 1970 S. ANGELO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011). Con rituale reclamo in data 13 ottobre 2011 la G.S. Audax 1970 S. Angelo si duole delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Com. Uff. indicato in epigrafe, nei confronti dei propri calciatori BENIGNI MARCO e PACENTI GIACOMO rispettivamente per quattro e tre gare in relazione al comportamento dagli stessi osservato durante la gara emarginata. Deduce la reclamante che: - il Benigni avrebbe reagito, dandogli uno spintone, all’avversario che lo aveva colpito con uno schiaffo e, nell’uscire dal campo, poi, avrebbe avuto una reazione, sia pur non offensiva, nei confronti di quei sostenitori che lo avevano attinto con due sputi; - il Pacenti non avrebbe posto in essere alcuno specifico atteggiamento gravemente irriguardoso, ma si sarebbe limitato ad applaudire il pubblico che lo stava offendendo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il Benigni - espulso per avere dato una spinta, con entrambe le mani al petto, senza ulteriori conseguenze, all’avversario che lo aveva colpito con uno schiaffo al volto - al rientro negli spogliatoi fece dei gesti volgari ed offensivi nei confronti dei sostenitori locali; - il Pacenti, espulso per fallo su un avversario, nell’allontanarsi dal terreno di gioco e per tutto il tragitto, mostrò il dito medio ai sostenitori locali. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al Benigni sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità, con specifico riferimento al gesto posto in essere nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito con uno schiaffo al volto; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al Pacenti giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice Sportivo unitariamente, ma con riferimento a due distinti comportamenti: 1) espulsione per fallo su un avversario; 2) comportamento offensivo nei confronti dei sostenitori locali. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla G.S. Audax 1970 S. Angelo in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame presentato dalla G.S. Audax 1970 S. Angelo in merito alla sanzione della squalifica inflitta al calciatore Benigni Marco, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il reclamo presentato dalla G.S. Audax 1970 S. Angelo in merito alla sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Pacenti Giacomo, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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