COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONSAMPIETRO MORICO AVVERSO: – SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI €. 500,00; – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CARLONIS FABIO; – INIBIZIONE FINO AL 21 DICEMBRE 2011 APPLICATA AL DIRIGENTE BRASILI MARCO; SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONSAMPIETRO MORICO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONSAMPIETRO MORICO AVVERSO: - SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI €. 500,00; - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CARLONIS FABIO; - INIBIZIONE FINO AL 21 DICEMBRE 2011 APPLICATA AL DIRIGENTE BRASILI MARCO; SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONSAMPIETRO MORICO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011). I reclami come sopra proposti sono inammissibili per il mancato rispetto dei termini per la proposizione degli stessi previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Essi risultano infatti inviati il 22 ottobre 2011, quindi oltre i sette giorni successivi al 12 ottobre 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state rese note le decisioni impugnate. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibili i reclami come sopra proposti dall’A.S.D. Monsampietro Morico per tardività ed ordina incamerarsi, per ciascuno, la relativa tassa.
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