COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO: – SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI €. 500,00; – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHIARINI OMAR; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CERNETTI GIACOMO; SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONSAMPIETRO MORICO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO: - SANZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI €. 500,00; - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHIARINI OMAR; - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CERNETTI GIACOMO; SEGUITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/MONSAMPIETRO MORICO DELL’8.10.2011 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 12.10.2011). Il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara è inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5 del Codice di giustizia sportiva, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. Il reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive applicata al calciatore Chiarini Omar è inammissibile in quanto inferiore al minimo e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. Avverso le ulteriori sanzioni indicate in epigrafe, l’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio ha proposto rituali gravami, deducendo: - quanto alla sanzione pecuniaria, la sproporzione rispetto ai fatti contestati; - quanto alla squalifica applicata al calciatore Cernetti Giacomo, che lo stesso avrebbe cercato semplicemente di pacare gli animi dei calciatori, invitandoli ad uscire dal campo, senza venire a vie di fatto con l’assistente di parte della squadra avversaria che pure inveì contro di lui, rivolgendogli anche frasi minacciose. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - nessuno dei sostenitori, in particolare delle squadra ospitante, partecipò ai fatti in esame; - che il Cernetti dapprima iniziò a discutere animatamente con l’assistente arbitrale di parte della squadra avversaria, poi gli diede una spinta facendolo cadere a terra; espulso per tale condotta, lo stesso rifiutandosi di uscire, rimase in campo partecipando altresì alla rissa nel frattempo accesasi sul terreno di gioco. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltato l’arbitro; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti fra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una tassa per ogni reclamo; - ritenuta provata la responsabilità del calciatore Cernetti in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto, in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, deve essere data conferma; - ritenuta la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla società sufficientemente affittiva con riferimento ai fatti come contestati ai propri tesserati. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’ASD Nuova Dimensione Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio; lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda, per l’effetto, annullandola, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive applicate al calciatore Chiarini Omar perché inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs ed ordina incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica del calciatore Cernetti Giacomo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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