COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BRUSCOLI GIUSEPPE E VIVIANI CARLO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BRUSCOLI GIUSEPPE E VIVIANI CARLO. Con provvedimento del 15 luglio 2011 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: 1. BRUSCOLI GIUSEPPE, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avendo ricoperto, dal 14 settembre 2004 al 13 maggio 2005, la carica di Amministratore Unico della società Vis Pesaro 1898 S.r.l. determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società; 2. VIVIANI CARLO, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avendo ricoperto, dal 13 maggio 2005 alla data di fallimento, la carica di Amministratore Unico della società Vis Pesaro 1898 S.r.l. determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della società; Con nota del 5 agosto 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito il Bruscoli faceva pervenire richiesta di differimento della trattazione del procedimento ad altra data, adducendo proprie esigenze difensive. Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, presente il Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno per i deferiti, la Commissione disponeva, come da provvedimento pubblicato in data 6 settembre 2011 sul Com. Uff. nr. 23 del Comitato Regionale Marche, il rinnovo dell’avviso di convocazione al Viviani Carlo ed il rinvio del procedimento, in accoglimento dell’istanza del Bruscoli, all’odierna riunione per entrambi i deferiti Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per i deferiti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai ridetti deferiti, in ordine ai fatti loro contestati, avendo gli stessi provocato, con i loro censurabili comportamenti, la situazione di dissesto economico-patrimoniale maturata; • ritenuto che dette condotte costituiscano una palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica ai deferiti le seguenti sanzioni: a) a BRUSCOLI GIUSEPPE inibizione per anni cinque e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; b) a VIVIANI CARLO inibizione per anni cinque e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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