COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 14 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1.1. DEFERIMENTO di CASTALDI Claudio, di CASTALDI Pietro e della Soc. U.S. FORNELLI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 3 del 14 luglio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.1.1. DEFERIMENTO di CASTALDI Claudio, di CASTALDI Pietro e della Soc. U.S. FORNELLI Con atto n. 9274/983 pf 10/11 AM/ma del 31 maggio 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Castaldi Claudio e Castaldi Pietro, rispettivamente allenatore e calciatore della società U.S. Fornelli all’epoca dei fatti, per rispondere: il primo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, commi 1 e 5, del medesimo Codice, per avere rivolto ripetute offese, gratuite ed infondate alla reputazione del singolo direttore di gara nonché alla classe arbitrale in generale, attraverso il rilascio di dichiarazioni ad organi di informazione e tv; il secondo, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, commi 1 e 5, del medesimo Codice, per avere rivolto ripetute offese, gratuite ed infondate alla reputazione del singolo direttore di gara nonché alla classe arbitrale in generale, attraverso il rilascio di dichiarazioni ad organi di informazione e tv; la società, per responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dai suoi tesserati Castaldi Claudio e Castaldi Pietro. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione dei deferiti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento. Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro per la Procura Federale, nonché Castaldi Claudio, Castaldi Pietro e, per la società U.S. Fornelli, Castaldi Gianni Vice Presidente delegato dal Presidente pro-tempore. Vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S. sottoscritti tra la Procura Federale e Castaldi Claudio e Castaldi Pietro riportanti le sanzioni concordate della squalifica per venti giorni per ognuno dei due deferiti. La C.D. ritenuta congrua la sanzione suddetta provvede come da dispositivo. La società viene sentita sui fatti contestati e, tra l'altro, ha chiarito il senso del termine "inappropriato" adoperato dai tesserati riferito all'arbitro, richiedendo la non sanzionabilità della società. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento ed ha concluso con la richiesta di riconoscere la responsabilità della società U.S. Fornelli da sanzionare con l'ammenda di euro 2.000,00. La C.D. valutate le affermazioni fatte dai tesserati Castaldi Claudio e Castaldi Pietro e considerata la richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue. Le dichiarazioni fatte dai suddetti risultano provate dalla registrazione della trasmissione televisiva, qui depositate su un DVD, con la conseguenza che la società U.S. Fornelli va sanzionata per responsabilità oggettiva. Pur tuttavia, ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale per la detta società debba essere ridotta in limiti comunque afflittivi. P.Q.M. dispone applicarsi a Castaldi Claudio e Castaldi Pietro, rispettivamente allenatore e calciatore della società U.S. Fornelli all'epoca dei fatti, la sanzione concordata con la Procura Federale di venti giorni di squalifica per ognuno, con contestuale chiusura del procedimento a carico dei suddetti deferiti. Delibera di sanzionare la società U.S. Fornelli con l'ammenda di euro 300,00 per responsabilità oggettiva.
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