COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 13 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.4.2. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI D’AGNILLO MICHELE E SALLUZZI BARBARA E DELLA SOC. ASD. SAN GIULIANO DEL SANNIO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 13 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.4.2. DEFERIMENTO A CARICO DEI SIGNORI D'AGNILLO MICHELE E SALLUZZI BARBARA E DELLA SOC. ASD. SAN GIULIANO DEL SANNIO Con atto n. 931/1057 pf 10-11/AM/ma dell' 11 agosto 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. D'Agnillo Michele, per violazione art. 1, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 40, comma 3, lettera h, del Regolamento del Settore Arbitrale, per avere: a) commesso errore tecnico nell'aver sospeso la gara del 14.11.2010 San Giuliano - Carpinone di 1^ Categoria; b) compilato sia il referto di gara che il 1° supplemento in maniera superficiale, imprecisa ed errata; c) non tenuto conto, al momento della sospensione della gara, delle disposizioni contenute nell'art. 5, Punto "Guida Pratica A.I.A.", comma 12 del Regolamento dell'A.I.A.; d) accettato di visionare, unitamente ad uno o più tesserati dell'A.S.D. San Giuliano, un video registrato dalla telecamera di un tifoso, relativo alla fase di interruzione della gara; la sig.a Salluzzi Barbara, quale tesserata della A.S.D. San Giuliano, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per essersi introdotta nella zona dello spogliatoio e per aver avvicinato l'arbitro e per avergli fatto visionare il video registrato, relativo alla fase della interruzione della gara, da una telecamera di proprietà di un tifoso e per aver minato la terzietà del direttore di gara, e la società A.S.D. San Giuliano del Sannio per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per la condotta ascritta alla propria tesserata Salluzzi Barbara. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e del Sig. D'Agnillo Michele, assistito dall'Avv. Claudio Di Pietro, presente, della sig.a Salluzzi Barbara e del sig. Capasso Antonio, per delega del Presidente della società ASD. San Giuliano del Sannio sig. Simiele Giannino. Preliminarmente vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S. sottoscritti dal rappresentante della Procura Federale e dai deferiti Salluzzi Barbara e dal delegato del Presidente della società San Giuliano del Sannio. La C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate, che vengono riportate in dispositivo, dichiara chiuso il procedimento a carico dei suddetti deferiti. Si procede alla trattazione del deferimento per D'Agnillo Michele. La Procura Federale si è riportata al deferimento e, ritenute provate le violazioni contestate al D'Agnillo, ha chiesto sanzionarsi lo stesso con la sanzione della inibizione per mesi dodici. La difesa dell'arbitro D'Agnillo ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della C.D. della F.I.G.C.-CRM, innanzi alla quale il medesimo è stato deferito dalla competente Procura Federale, trattandosi di tesserato AIA e come tale sottoposto alla c.d. giurisdizione domestica, e, in subordine, dichiararsi il proscioglimento dello stesso. La Procura Federale ha ribadito in merito rappresentando le motivazione per le quali si ritiene competente la C. D. Territoriale. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. Va anzi tutto rilevato che, secondo l’art. 16 dello Statuto Federale la FIGC procede al tesseramento (anche) degli arbitri, sulla condotta dei quali, pertanto, in quanto soggetti dell’ordinamento federale, gli Organi di Giustizia Sportiva hanno piena cognizione ai sensi dell’art. 33, 6° comma, del citato Statuto. Specificamente, poi, per gli associati all’AIA, il precedente art. 32, al comma 7, prevede che essi sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della Giustizia Sportiva della FIGC. Ciò premesso l’art. 33, 6° comma, cit. consente altresì la previsione di organi disciplinari “per specifiche categorie di tesserati” e “unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie”. Con riguardo alla categoria “ufficiali di gara”, organizzati nell’AIA, l’art. 32, comma 7, dello Statuto FIGC prevede che “il regolamento dell’AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica”. Orbene tale Regolamento all’art. 3 recepisce le richiamate norme statutarie ed in particolare al comma 1 ribadisce che “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali” ed al comma 2 stabilisce che gli arbitri “sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC”. Ed i commi 3° e 4° dell’art. 40 cit. contengono rispettivamente una serie di obblighi, ai quali gli arbitri sono sottoposti, e di divieti da rispettare. Alla luce del richiamato quadro normativo non v’è dubbio che, quanto alle condotte contestate al sig. D’Agnillo nei punti 1 e 3 del Deferimento, attinenti sostanzialmente alla inosservanza del Regolamento AIA (errore tecnico nella sospensione della gara ed omissione delle formalità prescritte dall’art. 5 Punto Guida Pratica AIA comma 12 Regolamento AIA) e nel punto 2, relativo alla contraddittorietà del rapporto e relativi supplementi redatti e prodotti in tempi diversi dal direttore di gara, costituendo le stesse, possibili violazioni dell’art. 40 comma 3 lett. a) ed f) del Regolamento AIA, sulle medesime sussiste la giurisdizione domestica dell’AIA, ai sensi degli artt. 32, comma 7, e 33, comma 6, dello Statuto FIGC e 3 del Regolamento AIA. Relativamente alla condotta contestata nel punto 4 del deferimento (avere visionato unitamente ad uno o più tesserati della A.S.D. S. Giuliano del Sannio un video relativo alla fase d’interruzione della gara), invece, essa integra potenzialmente la violazione delle norme che prescrivono agli arbitri - e più in generale a tutti i tesserati - di mantenere un comportamento rispettoso dei principi di lealtà. Tale condotta, pur sussumibile anche nella casistica dell’art. 40, comma 3, cit. (con particolare riferimento alla lett. c) e dunque in astratto anch’essa da sottoporre alla giurisdizione domestica dell’AIA), in realtà va giudicata da questa Commissione Disciplinare per quanto disposto nell’ultimo periodo del sopra riportato art. 3 del Regolamento AIA, che rimette alla potestà degli Organi della giustizia sportiva della FIGC le medesime violazioni dell’art. 40, commi 3 e 4, del Regolamento AIA, quando le questioni riguardino anche altri tesserati della FIGC. E nella fattispecie lo stesso fatto, contestato al sig. D’Agnillo nel punto 4 del deferimento, è stato contestato alla sig.ra Salluzzi Barbara tesserata della A.S.D. S. Giuliano del Sannio, parimenti deferita alla Commissione Disciplinare. Procedendo pertanto ad esaminare il merito con riguardo al punto 4 del deferimento, la circostanza relativa alla visione del video riguardante la fase dell’interruzione della gara, che peraltro sostanzialmente non è stata smentita dal deferito, è comprovata dalla dichiarazione resa dalla sig.ra Salluzzi, ovvero dalla tesserata della A.S.D. S. Giuliano del Sannio, che aveva procurato il video e lo aveva sottoposto all’arbitro. L’avere accettato tale visione (peraltro, come detto, sottoposta all’arbitro non da un terzo, bensì da un tesserato di una delle società che avevano disputato la gara in questione), potendo la stessa verosimilmente influire sulla redazione degli atti ufficiali di gara (rapporto e supplementi), implica la violazione del dovere di lealtà e correttezza imposto a tutti i tesserati dall’art. 1, comma 1, C.G.S. ed agli arbitri anche dall’art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento AIA. Per tale violazione, valutate le modalità di accadimento dei fatti verificatisi in una fase piuttosto concitata, secondo quanto risulta dall’istruttoria espletata, si ritiene congrua la sanzione della inibizione per mesi due. P.Q.M. La C.D. dispone applicarsi a Salluzzi Barbara la sanzione concordata con la Procura Federale di mesi due di inibizione ed alla società A.S.D. San Giuliano del Sannio la sanzione concordata con la Procura Federale di euro 300,00 di ammenda, con contestuale chiusura del procedimento a loro carico. La C.D. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai punti 1, 2 e 3 del deferimento del D’Agnillo Michele e dispone rimettersi copia degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza in ordine alle violazioni in essi riportate riferite a tali punti. Con riferimento al punto 4 del suddetto deferimento, ritenutane la fondatezza per quanto esposto in motivazione, infligge al D’Agnillo Michele la sanzione della inibizione per mesi due. Dispone inviarsi copia della presente delibera alla Sezione Regionale A.I.A. di Campobasso per opportuna conoscenza.
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