COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 29 Settembre 2011 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale A. GARA S. PIETRO AVELLANA – RUFRAE PRESENZANO DEL 25/09/2011 – (CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 29 Settembre 2011 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale A. GARA S. PIETRO AVELLANA – RUFRAE PRESENZANO DEL 25/09/2011 - (CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA - GIRONE “A” – GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA) Il Giudice Sportivo Territoriale, letti i documenti ufficiali di gara, rileva che alla voce Varie del referto di gara l’arbitro testualmente riporta “Allego dichiarazione di identità di un calciatore senza documento, fatta da un pubblico ufficiale”. Detta dichiarazione riporta l’attestazione da parte del Comandante della Stazione Carabinieri di San Pietro Avellana circa l’effettiva identità di un calciatore locale, sprovvisto di regolare documento di riconoscimento. Tale calciatore è stato inserito al n. 6 della lista di giuoco della squadra locale consegnata all’arbitro; inoltre agli estremi di identificazione di detto calciatore è riportata soltanto la dicitura “Dichiarazione”. Lo stesso calciatore ha partecipato alla gara per l’intera durata della stessa. Osserva preliminarmente questo G.S.T.. Quanto sopra citato emerge chiaramente dai documenti ufficiali di gara e, pertanto, ritiene che ci siano elementi sufficienti per intervenire d’ufficio ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. A) del CGS. Entrando nel merito, a giudizio di questo GST, si prefigura un errore tecnico dell’arbitro che ha inficiato il regolare svolgimento della gara in epigrafe. L’art. 71 delle NOIF stabilisce che il direttore di gara provvede alla identificazione dei calciatori esclusivamente in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati. Evidentemente la dichiarazione in parola non è prevista quale mezzo idoneo al riconoscimento di un calciatore. Nel caso di specie ne consegue che l’arbitro ha operato un’errata identificazione ed ha commesso quindi un errore tecnico. Per tutti questi motivi D E C I D E - di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro che ha proceduto alla identificazione di un calciatore contravvenendo al disposto dell’art. 71 NOIF; - di rimettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza al fine della ripetizione della gara medesima.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it