COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 20 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.3.1. A.S.D. URURI CALCIO A 5 – SQUALIFICA A CALCIATORE (GARA URURI C 5 – GAECO SPORT DEL 01.10.2011 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – C2 GIRONE B – 3^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 33 del 20 Ottobre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.3.1. A.S.D. URURI CALCIO A 5 – SQUALIFICA A CALCIATORE
(GARA URURI C 5 - GAECO SPORT DEL 01.10.2011 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 - C2 GIRONE B – 3^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, ascoltata la società ed il calciatore Di Salvio Massimiliano, come richiesto espressamente nel ricorso stesso, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
In sede di audizione è stato ribadito che il calciatore non ha né ingiuriato e né insultato l'arbitro, ma si è solo aggregato ai tifosi presenti alla gara dopo la sua espulsione.
Premesso che il referto arbitrale è documento privilegiato di prova, non vi è dubbio che le frasi riportate in referto provenivano dall'esterno del terreno di gioco, quindi non a diretto contatto con il direttore di gara e, nello stesso tempo, non appaiono giustificative della sanzione inflitta, con l'effetto che è possibile riconoscere una riduzione della squalifica.
P.Q.M.
delibera di ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Di Salvio Massimiliano a due giornate. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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