COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011 Delibera del Giudice Sportivo 5.2.1.Ricorsi NUOVO MONTAQUILA e VALLE Agricola (Riuniti Per Connessione) – Avverso Irregolare Sospensione della Gara (GARA NUOVO MONTAQUILA – VALLE AGRICOLA del 16.10.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 5^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 35 del 27 Ottobre 2011
Delibera del Giudice Sportivo
5.2.1.Ricorsi NUOVO MONTAQUILA e VALLE Agricola (Riuniti Per Connessione) – Avverso Irregolare Sospensione della Gara
(GARA NUOVO MONTAQUILA – VALLE AGRICOLA del 16.10.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – 5^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
premesso che entrambe le società hanno ritualmente presentato preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara in epigrafe e che entrambe le società hanno dato seguito al preannuncio, facendo pervenire il relativo reclamo;
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 38’ del primo tempo, sul punteggio Nuovo Montaquila – Valle Agricola 2-0, il calciatore CIMINO Antonio (Valle Agricola) colpiva con un violento calcio alla gamba un calciatore avversario; il Cimino veniva accerchiato da diversi avversari e in particolare dal calciatore BORNASCHELLA Paolo (Nuovo Montaquila) che gli metteva le mani in faccia. Nasceva quindi un parapiglia che coinvolgeva tesserati di entrambe le società e che veniva sedato a fatica dopo circa tre minuti. Solo a questo punto l’arbitro poteva notificare l’espulsione ai due calciatori coinvolti i quali si dirigevano verso gli spogliatoi. Mentre l’arbitro si accingeva a far riprendere il gioco, si accorgeva che diversi tesserati di entrambe le società accorrevano in direzione degli spogliatoi; al suo arrivo sul posto, l’arbitro notava che i tesserati sopracitati si insultavano, si minacciavano e si strattonavano a vicenda; notava altresì che nello spazio antistante gli spogliatoi sostavano diverse persone non iscritte in distinta. Dopo circa cinque minuti il parapiglia terminava e l’arbitro decideva di rientrare nel proprio spogliatoio accompagnato da un Carabiniere. L’arbitro riferisce di aver riconosciuto senza ombra di dubbio quattro calciatori per parte (con l’aggiunta dei calciatori CIMINO e BORNASCHELLA espulsi in precedenza) e di aver comunicato i loro nominativi ai due capitani al momento del ritiro del rapportino di fine gara; agli stessi comunicava inoltre la sua “decisione di sospendere la gara per la mancanza di numero minimo consentito di calciatori a causa delle espulsioni”. Sul rapportino di fine gara, tra i calciatori espulsi, venivano annotati quattro calciatori per società, mentre nel supplemento di rapporto inviato al G.S.T., l’arbitro ammette di non aver riportato nel citato rapportino di fine gara un ulteriore calciatore espulso per entrambe le squadre.
Le due società reclamanti riportano sostanzialmente la medesima versione dei fatti, che collima con quella sopra riportata. Confermano quanto successo relativamente all’episodio che ha scatenato il parapiglia. Affermano però che i tesserati di entrambe le società sono sì accorsi sul luogo del parapiglia, ma con l’intento di separare i due calciatori espulsi che continuavano a “battibeccarsi” tra loro. Raccontano inoltre che l’arbitro accorso sul posto dava subito il triplice fischio di sospensione della gara, invitando tutti a rientrare negli spogliatoi senza dare alcuna spiegazione. Il Presidente della società Nuovo Montaquila presente sugli spalti chiedeva di poter entrare nello spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni in merito alla sospensione e, alla presenza del dirigente dell’altra società, “si sentiva rispondere che la gara era stata sospesa in quanto erano stati espulsi quattro calciatori per squadra e che non sussistevano quindi le condizioni regolamentari minime per continuare la gara”. Alla richiesta di entrambi i dirigenti circa i nominativi e le motivazioni dei calciatori espulsi, l’arbitro comunicava che avrebbe riportato tutto nel proprio referto. Entrambe le società reclamanti chiedono la ripetizione della gara in epigrafe perché l’arbitro avrebbe sbagliato a sospendere la gara per la mancanza del numero minimo dei calciatori, avendone espulsi solo quattro per parte.
Osserva questo GST. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara in epigrafe non appare condivisibile. Innanzi tutto è da rimarcare che i fatti verificatisi sul terreno di gioco non sono mai stati pregiudizievoli per la sua incolumità, data anche la presenza della forza pubblica, né tantomeno avrebbero potuto impedire all’arbitro di proseguire la gara in piena indipendenza e serenità di giudizio. L’arbitro avrebbe potuto e dovuto fare uso di tutti i mezzi a sua disposizione per tentare di riportare l’ordine in campo, magari richiamando con estrema fermezza e decisione i due capitani e facendo chiaramente intendere loro che avrebbe sospeso la gara qualora le intemperanze tra i tesserati non fossero cessate. Ciò premesso, a giudizio di questo GST è comunque la motivazione a sostegno della sospensione definitiva della gara a non convincere in maniera esauriente. Nel proprio supplemento, l’arbitro testualmente riporta “La gara in epigrafe veniva sospesa al 38’ del primo tempo perché veniva meno il numero legale di giocatori per entrambe le società” e successivamente “ai capitani delle due squadre avevo comunicato di avere espulso quattro giocatori per parte al di fuori di quelli espulsi sul terreno di gioco”. Ma dalla lettura degli atti ufficiali non emerge chiaramente che l’arbitro abbia proceduto ad espulsioni nei confronti di calciatori di entrambe le società (con esclusione ovviamente dei calciatori Cimino e Bornaschella), mostrando loro il cartellino rosso, né tantomeno che abbia omesso di esibire il cartellino rosso per salvaguardare la propria incolumità, mai stata a repentaglio: è proprio l’esibizione del cartellino rosso per regolamento a concretizzare l’espulsione, a meno di situazioni compromettenti per la integrità dell’arbitro da riportare, però, nel referto di gara.
Tutto ciò premesso, visto l’art. 17, comma 4 CGS, questo GST ritiene che ricorrono le condizioni per riconoscersi l’errore tecnico dell’arbitro in relazione alla sospensione definitiva dell’incontro, con la conseguente ripetizione della gara medesima.
P.Q.M.
D E C I D E
1. di accogliere i ricorsi così come presentati dalle società Nuovo Montaquila e Valle Agricola, riconoscendo l’errore tecnico dell’arbitro nel sospendere definitivamente la gara in epigrafe;
2. di comminare alla società Nuovo Montaquila un’ammenda di Euro 150,00 per la presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate;
3. di squalificare per tre gare effettive i calciatori CIMINO Antonio (Valle Agricola) e BORNASCHELLA Paolo (Nuovo Montaquila);
4. di squalificare per una gara effettiva ROSSI Marco, VERRECCHIA Domenico e CAPALDI Carlo, tutti calciatori della società Nuovo Montaquila, individuati dall’arbitro per aver partecipato al parapiglia finale. Queste squalifiche sono state scontate nella gara in programma il 23.10.2011;
5. di squalificare per una gara effettiva ZARLI Nicola (Nuovo Montaquila), per aver preso parte al parapiglia finale individuato dall’arbitro ma non riportato nel rapportino di fine gara;
6. di squalificare per una gara CUSANO Giacomo, PLACELLE Alfonso e MIGLIORELLI Rocco, tutti calciatori della società Valle Agricola, individuati dall’arbitro per aver partecipato al parapiglia finale. Queste squalifiche sono state scontate nella gara in programma il 23.10.2011;
7. di squalificare per una gara effettiva PEZZULLO Andrea (Valle Agricola) per aver preso parte al parapiglia finale, individuato dall’arbitro ma non riportato nel rapportino di fine gara;
8. di mandare gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza al fine della ripetizione della gara medesima.
Nulla per le tasse reclamo non versate.
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