COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 del 15.07.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: CASORZO Marco per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt.35 e 38 c.1 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., per avere, in qualità di Presidente della USD SANTENESE, indicato nelle distinte di gara il sig. Vincenzo PIAZZOLLI quale allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto e per averlo inserito nella richiesta tessera impersonale accompagnatoria della società; ARCELLA Fortunato per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt.35 e 38 c.1 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., per avere, in qualità di Presidente della ASD ATLETICO TORINO, fatto assumere la conduzione tecnica della squadra al sig. Vincenzo PIAZZOLLI nonostante questi avesse già svolto, nella stessa stagione sportiva 2010/2011, attività per altra società e per averlo inserito nel Foglio di Censimento della ASD ATLETICO TORINO; la società USD SANTENESE per la violazione dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio tesserato; la società ASD ATLETICO TORINO per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 del 15.07.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti di: CASORZO Marco per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt.35 e 38 c.1 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., per avere, in qualità di Presidente della USD SANTENESE, indicato nelle distinte di gara il sig. Vincenzo PIAZZOLLI quale allenatore nonostante la collaborazione fosse di mero fatto e per averlo inserito nella richiesta tessera impersonale accompagnatoria della società; ARCELLA Fortunato per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt.35 e 38 c.1 Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 N.O.I.F., per avere, in qualità di Presidente della ASD ATLETICO TORINO, fatto assumere la conduzione tecnica della squadra al sig. Vincenzo PIAZZOLLI nonostante questi avesse già svolto, nella stessa stagione sportiva 2010/2011, attività per altra società e per averlo inserito nel Foglio di Censimento della ASD ATLETICO TORINO; la società USD SANTENESE per la violazione dell’art.4, commi 1 e 2, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio tesserato; la società ASD ATLETICO TORINO per la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto al proprio Presidente. Con atto del 1 marzo 2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 20.5.2011, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Davide Mollica in rappresentanza dei soggetti deferiti ed il sig. Fortunato Arcella. L’avv. Mollica richiamava l’articolata memoria difensiva già in atti e insisteva nelle richieste istruttorie ivi dedotte. La Procura Federale, dopo breve relazione sui fatti, si opponeva alle richieste della difesa e, ritenendo la causa matura per la decisione, concludeva con le seguenti richieste: - mesi 3 di inibizione per CASORZO Marco e ARCELLA Fortunato; - euro 500,00 di ammenda cadauna per le società USD SANTENESE e ASD ATLETICO TORINO. La Commissione ritenendo indispensabile l’acquisizione della documentazione attestante la richiesta di tesseramento da parte della società ASD ATLETICO TORINO rinviava all’udienza del 10 giugno 2011. All’udienza del 10.6.2011 preso atto della documentazione pervenuta e prodotta dalla difesa attestante la richiesta di tesseramento del PIAZZOLI da parte della ASD ATLETCO TORINO come allenatore di base in data 5.10.2010 invitava le parti a rassegnare nuovamente le proprie conclusioni. La Procura Federale, previa nuova illustrazione delle vicende e illustrazione delle proprie controdeduzioni alle memorie difensive allegate, richiamava le precedenti istanze. La difesa, dopo aver richiamato tutte le considerazioni svolte nelle proprie memorie, insisteva nella richiesta di proscioglimento per tutti i soggetti deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto occorre rilevare che nulla quaestio sulla responsabilità del CASORZO e quindi della società USD SANTENESE. Il fatto è incontrovertibile ed incontestabile e risulta dimostrato per tabulas. Discorso diverso meritano invece le posizioni ARCELLA e ASD ATLETICO TORINO. Non è intenzione di questa Commissione ripercorrere in questa sede tutti i fatti che hanno condotto al presente deferimento. La documentazione acquisita all’udienza del 10.6.2011 dimostra in modo incontrovertibile che in data 5.10.2010 la società ATLETICO TORINO inviava la richiesta di tesseramento del sig. Vincenzo PIAZZOLI come allenatore di base che veniva registrata dall’Ufficio Tesseramenti in data 21.10.2010 (v. timbro apposto sul modulo) senza che nulla fosse eccepito alla società richiedente. Pertanto la posizione del PIAZZOLI al momento della disputa delle gare contestate dalla Procura Federale (24-31/10/2010) risultava regolare. D’altra parte è la stessa Procura Federale a rilevare, nella premessa del proprio deferimento, che il PIAZZOLI per la stagione 2010/2011 non risulta tesserato per alcuna società, quindi regolarmente tesserabile per la società che lo avesse richiesto (così come ha fatto la società del Pres. ARCELLA). Il fatto che il PIAZZOLI abbia svolto attività per la USD SANTENESE nel modo che risulta accertato è condotta della quale devono rispondere la predetta società ed il tecnico medesimo, non certo la ASD ATLETICO TORINO che non solo non poteva conoscere tale circostanza, ma nemmeno doveva. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - infligge a CASORZO Marco la sanzione della inibizione per mesi tre; - infligge alla Società USD SANTENESE la sanzione della ammenda per euro 500; - proscioglie Fortunato ARCELLA e la società ASD ATLETICO TORINO.
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