COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; – il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; – la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; – la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 13 Ottobre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, per rispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza per avere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare il risultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva; - il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi 1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare il calciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimo alterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione a vantaggio della A.S. Fasano; - la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato; - la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato. FATTO Con nota del 4/2/2011 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale della FIGC, l’originale dell’esposto inviatogli l’1/2/2011 dal Presidente della ASD San Paolo Bari, al quale era allegato un DVD consegnatogli dal calciatore della sua squadra, sig. De Camargo, a riprova della condotta illecita del dirigente dell’A.S. Fasano Calcio, sig. Morisco Vito, tesa ad alterare il risultato della gara che si sarebbe svolta tra le due società innanzi menzionate il 30/1/2011, valevole per il campionato di Eccellenza Pugliese. Dalle indagini disposte ed espletate dal collaboratore della Procura Federale, era emerso che nel pomeriggio del giovedì 27 gennaio 2011 il calciatore De Camargo aveva effettivamente incontrato in via Argiro a Bari il dirigente della AS Fasano, sig. Morisco Vito (come espressamente confermato anche da quest’ultimo) e che in tale incontro si era parlato della possibilità che il De Camargo favorisse la vittoria della AS Fasano, nella gara che si sarebbe svolta la successiva domenica del 30/1/2011. Secondo la versione del Morisco, il calciatore succitato gli avrebbe chiesto un compenso di €5.000,00; somma che lo stesso dirigente su menzionato, avrebbe finto di accettare, promettendo il versamento di un acconto di €500,00. Dalle indagini dell’inquirente era anche emerso che il sig. Diomede Saverio, dirigente dell’ASD San Paolo, su sollecitazione del calciatore il De Camargo aveva in precedenza contattato il D.S. sig. Morisco della A.S. Fasano; per tentare di far recuperare ad esso De Camargo il rimborso spese non versatogli da quest’ultima società. Dalla trascrizione della registrazione del DVD su menzionato era risultato che il Morisco aveva dichiarato al calciatore De Camargo: “allora sabato ti do un acconto di cinquecento euro, poi se fai in un certo modo lunedi ti do mille euro”; a cui aveva fatto seguito la risposta del De Camargo: “io per quella cifra non ti faccio, Vito ti dico subito….però avete già risparmiato diciottomila Euro”. Avrebbe poi replicato il dirigente Morisco “allora ti diamo tremila Euro, non rompere i coglioni”, e quindi il calciatore: “su Vito parla con il padrone”; Dalle indagini esperite era risultato che era stato lo stesso calciatore a consegnare il dvd al Presidente Adriano Favia dichiarandosi “disgustato del calcio italiano”;tanto da indurlo a valutare l’opportunità di abbandonare la squadra ed anche l’Italia, senza prendere parte ad altri incontri di calcio con l’ASD S.Paolo. Tutto ciò premesso, la Procura Federale, ritenendo il calciatore De Camargo ed il dirigente Morisco, responsabili di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara succitata del 30/1/2011, deferiva a questa Commissione i succitati tesserati De Camargo e Morisco per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Analogo deferimento veniva effettuato nei confronti della ASD San Paolo Bari per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS per la violazione ascrivibile al suo tesserato De Camargo; e della società AS Fasano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato sig.Vito Morisco. Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con racc. del 14/07/2011 la convocazione dei deferiti dinanzi a sé per l’udienza del 28/7/2011 alla quale comparivano: - per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormanno - il Sig. Vito Morisco assistito dall’Avv. Giampaolo Calò; - il Sig. Marco di Bari, presidente dell’ASD San Paolo, assistito dall’Avv. Michele Sorgente. Non comparivano, il calciatore MEYER Carlo de Camargo e la Soc. Calcio Fasano; Sull’accordo di tutte la parti innanzi costituite, la Commissione Disciplinare differiva in prosieguo, l’udienza di comparizione delle medesime suddette parti all’01/08/2011 ore 17,30 autorizzando il Sig. Morisco Vito ed i suoi difensori a depositare e/o a far pervenire alla Commissione Disciplinare, una Memoria Difensiva entro le ore 10,30 dell’01/08/2011, utilizzando -ove necessario -il mezzo della posta elettronica per l’invio del testo relativo, facendone pervenire copia anche all’Avv. Paolo Mormando della Procura Federale ed all’avv. Sorgente difensore dell’ASD San Paolo. All’udienza dell’1/8/2011, in prosecuzione della precedente del 28/7/2011, comparivano per la Procura Federale l’avv.Paolo Mormando; il sig. Vito Morisco, assistito dagli avv.ti Chiacchio e Calò; nonché l’avv.Michele Sorgente per la società ASD San Paolo Bari. Non comparivano gli altri deferiti De Camargo e l’ASD Fasano Calcio. Dato atto della memoria difensiva tempestivamente inviata dal sig.Vito Morisco redatta dagli avv.ti Chiacchio e Calò, e dichiarata chiusa la fase dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il quale, dopo ampia discussione, concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti e comminarsi le seguenti sanzioni: a) al calciatore Meyer Carlos De Camargo Junior la squalifica per anni tre; b) per il sig.Vito Morisco, la inibizione per anni tre; c) per la società AS Fasano Calcio, sette punti di penalizzazione da scontrarsi nella stagione sportiva 2011/2012; d) per la società ASD San Paolo Bari, ammenda di euro mille. Prendeva poi la parola l’avv.Chiacchio nella sua qualità di difensore del sig. Vito Morisco il quale chiedeva che, in via preliminare e pregiudiziale, il Collegio si pronunciasse sulle eccezioni preliminari di cui alla memoria del 31/7/2011, facendo presente che, in particolare, nel procedimento esisteva evidente carenza probatoria sulla provenienza e sulla consegna del dvd che costituiva l’unico elemento di accusa a carico del sig. Morisco; ed anche che il calciatore De Camargo non era stato neppure ascoltato dall’organo investigativo federale per cui non vi era conferma della consegna del dvd al presidente della ASD San Paolo Bari. Il difensore del sig. Morisco chiedeva altresì che il procedimento fosse interrotto con trasmissione degli atti alla Procura Federale affinchè fosse chiarita la decisiva circostanza innanzi citata. Per le altre eccezioni e per le conclusioni si riportava alla memoria già prodotta. Prendeva la parola l’avv. Michele Sorgente, per la ASD San Paolo Bari, il quale richiamava l’attenzione del Collegio sulla sostanziale irregolarità del presente processo nella carenza, sia in fase inquirente che nella presente fase dibattimentale, della presenza del De Camargo, dal momento che la necessità della sua versione, sull’accadimento dei fatti doveva ritenersi importante e necessaria per un regolare svolgimento del processo. Aggiungeva poi che il dvd e la trascrizione dei suoi contenuti, non erano in alcun modo opponibili né utilizzabili in danno della ASD San Paolo Bari, essendo detti atti istruttori stati acquisiti senza alcun contraddittorio. Prendeva nuovamente la parola, l’avv. Mormando, il quale si opponeva alle eccezioni sollevate dall’incolpato Morisco Vito, tramite il difensore di fiducia, oltre a quelle sollevate dall’avv.Sorgente e chiedeva proseguirsi nel processo ritenendo del tutto superata la provenienza e la consegna del dvd oltrecchè la mancata audizione del calciatore De Camargo. Prendeva nuovamente la parola l’avv. Chiacchio, il quale replicava insistendo sull’accoglimento delle proprie eccezioni, rimarcando che la mancata audizione del De Camargo costituiva la parte più importante dell’intero processo. Il Collegio sulle eccezioni succitate così provvedeva: “…..valutati tutti gli elementi relativi alle eccezioni preliminari e pregiudiziali come innanzi sollevate dalle parti interessate, rigetta le eccezioni riservandosi di darne adeguata motivazione con il provvedimento finale e dispone che si prosegua nel dibattimento….”. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale; essendosi tutte le parti costituite riportate alle conclusioni ed alle richieste in precedenza rassegnate, la Commissione Disciplinare riunita in Camera di Consiglio così decideva: “….esaminati gli atti ufficiali, rilevato che del tutto irregolari si appalesano le convocazioni della AS Fasano Calcio e del calciatore sig.De Camargo, ai sensi dell’art.41 punto 3 del codice di giustizia sportiva; considerato che dagli avvisi di ricevimento pervenuti con ritardo a questa Commissione Disciplinare, risulta che la società AS Calcio Fasano ha ricevuto l’avviso di convocazione solo in data 20/7/2011, mentre è del tutto ignota la data in cui il calciatore De Camargo ha ricevuto tale medesimo avviso; ritenuto pertanto necessario il differimento della celebrazione del processo ad altra data previa regolarizzazione delle convocazioni irregolari innanzi citate, dispone il differimento della comparizione delle parti per la celebrazioni del giudizio di cui al deferimento innanzi richiamato per il giorno 12 settembre 2011 ore 16,30, previa rinnovazione della convocazione alla società AS Calcio Fasano ed al calciatore sig.De Camargo nell’ultimo suo domicilio noto, invitando le parti costituite a prendere atto e a ricomparire per tale data per effetto della comunicazione sul comunicato ufficiale….” (testualmente). Disposto, con provvedimento dell’8/9/2011 (come da C.U. n. 13 dell’8/9/2011) un ulteriore differimento della comparizione delle parti, comparivano alla nuova udienza del 3/10/2011: - per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormanno; - il sig. Vito Morisco di persona, assistito dall’avv. Giampaolo Calò; - gli avv.ti Maria Rosaria Olive e Sara Zaccaria quali difensori dell’ASD Calcio Fasano; -il sig. Marco di Bari, presidente dell’ASD San Paolo, assistito dall’avv. Michele Sorgente; - non compariva il calciatore Meyer Carlo De Camargo, la cui racc.a.r. di convocazione risultava non recapitata, perché “sconosciuto” all’ultima sua residenza e domicilio. Dato atto della Memoria Difensiva inviata in data 21/9/2011 dagli avv.ti Olive e Zaccaria, quali difensori dell’ASD Calcio Fasano, l’avv. Calò per il sig. Vito Morisco e l’avv. Sorgente per l’ASD San Paolo, si riportavano alle rispettive conclusioni da loro già rassegnate nelle precedenti fasi del procedimento; mentre gli avv.ti Olive e Zaccaria, dopo ampia discussione si riportavano alle conclusioni da loro rassegnate con la succitata loro Memoria difensiva del 21/9/2011. L’avv. Mormanno per la Procura Federale, dopo aver replicato alle tesi dei difensori dell’ASD Calcio Fasano, concludeva insistendo per l’affermazione delle responsabilità dei deferiti e per le punizioni da infliggere agli stessi nelle seguenti misure: -per il calciatore Meyer Carlos De Camargo la squalifica per tre anni; -per il sig.Vito Morisco la inibizione per tre anni; - per l’ASD Calcio Fasano la penalizzazione di sette punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; -per la soc. ASD San Paolo l’ammenda di €.1.000,00. Dopo breve replica dell’avv. Calò per il sig. Morisco, degli avvocati Olive e Zaccaria per l’ASD Calcio Fasano e dell’avv. Sorgente per l’ASD San Paolo, la Commissione Disciplinare si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori ampiamente univoci e sufficientemente concludenti per l’affermazione di responsabilità dei deferiti per gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale. E’ infatti indubitabilmente certo che il 27/1/2011, il calciatore De Camargo (all’epoca tesserato per l’ASD San Paolo) abbia avuto un incontro in Bari, con il sig. Vito Morisco (all’epoca dirigente tesserato per l’AS Fasano Calcio); e che nel corso di tale incontro il primo abbia proposto al secondo la sua disponibilità a favorire la vittoria dell’AS Fasano Calcio nell’incontro di calcio che si sarebbe disputato la domenica successiva (30/1/2011) contro l’ASD San Paolo, previo versamento della somma di €5.000,00. Altrettanto certo è che il Morisco abbia a sua volta proposto al De Camargo il versamento immediato di €500,00 a titolo d’acconto, con l’impegno di un versamento di ulteriori €1.000,00 il lunedì successivo “…..se fai in un certo modo….” (testualmente); importo quest’ultimo più volte variato a seguito di proposte e controproposte intercorse fra i medesimi succitati soggetti. Gli incontri e le trattative succitati, hanno trovato poi puntuale conferma, non solo attraverso il DVD consegnato dal De Camargo al Presidente dell’epoca dell’ASD San Paolo sig. Adriano Favia; ma anche sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Vito Morisco (che all’incontro succitato ha partecipato) il quale non solo non ha contestato ma ha addirittura riconosciuto che quanto riprodotto nel DVD era vero, anche se - a suo giudizio- diversamente interpretabile. Dal processo verbale di audizione (acquisito ed agli atti del presente procedimento) reso all’Inquirente della Procura Federale in data 2/4/2011, risulta infatti che il sig. Vito Morisco ebbe a dichiarare testualmente: “….A fronte della sollecitazione di De Camargo, concordammo di vederci in centro a Bari in Via Argiro il giorno dopo giovedì detto. Nel primo pomeriggio di giovedì ricevetti altre telefonate da De Camargo volte ad assicurarsi che mi sarei presentato all’appuntamento. Il giovedì alle ore 18 circa ci incontrammo in via Argiro a Bari ed in quella occasione il De Camargo, come si evince dal DVD, mi propose, in cambio di €5.000,00 (cinquemila) di favorire la vittoria del Fasano nell’incontro di Domenica 30 gennaio 2011…..” (testualmente). Non meritano pertanto accoglimento le eccezioni preliminari e pregiudiziali, sollevate dai difensori del Morisco e dell’AG Fasano Calcio, di inutilizzabilità ed inammissibilità (ai fini istruttori), della registrazione del colloquio del 27/1/2011, dal momento che, sulla base di quanto innanzi richiamato restano così provati, non solo l’esistenza del succitato DVD, ma anche l’incontro del Morisco con il De Camargo ed il variegato colloquio intercorso fra i due, che rende superflua ogni ulteriore indagine sulle modalità di consegna del DVD e sui contenuti del colloquio intercorso fra le due persone innanzi menzionate. Risultanze processuali quelle succitate, tali da fornire elementi probatori univoci, concludenti ed ampiamente sufficienti per ritenere voluto, da entrambi i deferiti Morisco e De Camargo; l’illecito loro contestato, così rendendo del tutto superflua la mancata audizione, in fase istruttoria e l’assenza, nel presente procedimento, del calciatore De Camargo, più volte citato. E’ infatti noto il principio giuridico - sportivo secondo cui, nei procedimenti per illecito sportivo l’acquisizione del materiale probatorio non può essere circoscritto ai soli fatti di prova diretta (pur esistenti nella specie de qua)ma deve necessariamente estendersi a quelli indiziari e così pure alle semplici presunzioni, semprecchè si tratti - come nel nostro caso - di elementi precisi, concordanti e di evidente logicità. Restano così superate e meritevoli di rigetto le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate sul punto dai difensori del Morisco, della AS Fasano Calcio e dell’ASD San Paolo. Né può essere condivisa la tesi difensiva del Morisco allorchè afferma che “…..io finsi di accettare la sua (di De Camargo - n.d.r.) proposta ma in realtà non gli ho mai versato alcuna somma di denaro, nonostante i suoi solleciti tramite sms del venerdì e sabato successivi rimasti senza risposta da parte mia… “ (testuale dal processo verbale di audizione redatto dall’inquirente il 2/4/2011). Una tale tesi appare infatti, poco credibile, non foss’altro perché la simulata adesione avrebbe dovuto avere come scopo, quello di raccogliere tutti gli elementi necessari per una tempestiva ed immediata denuncia (ai sensi dell’art.7 n.7 CGS); e non rimanere fine a se stessa ed essere addirittura taciuta fino alla scoperta del DVD, così come avvenuto nel caso in esame. Trattasi - con tutta evidenza - di una tesi difensiva dell’ultima ora, utilizzabile al solo fine di una diversa qualificazione dell’illecito sportivo, se cioè “tentato” o “consumato”; che però è del tutto irrilevante attesa la equiparazione dei due illeciti ai fini della punibilità, per le ragioni che seguono. L’illecito sportivo va qualificato infatti come violazione di un imperativo giuridico a “consumazione anticipata” in cui per volontà del legislatore federale il “tentativo” è parificato alla “consumazione”, fungendo, il verificarsi dell’evento illecito (alterazione della gara), non già come elemento costitutivo della fattispecie astrattamente descritta, ma addirittura come circostanza aggravante, rispetto al “minimum” per la punibilità dell’illecito. L’art.7 comma 1 CGS contempla infatti come illecito sportivo, il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara; nel senso che costituisce illecito sportivo qualunque atto che sia indirizzato all’alterazione dello svolgimento e/o al risultato della gara, per cui, ai fini della realizzazione del fatto antigiuridico, non occorre che si producano i detti accadimenti, né che si consegua l’utilità connessa allo scopo dell’accordo illecito; ma è sufficiente che la condotta degli interessati assuma i connotati del mero “tentativo” fungendo - con tutta evidenza- la “consumazione” dell’evento come circostanza aggravante del fatto. Ne deriva quindi che, se le norme regolamentari equiparano - ai fini della punibilità- il “tentativo di illecito” con l’illecito “consumato”, perde ogni valore l’accertamento relativo sia al presunto mancato superamento della fase ideativa dell’illecito (a torto invocato dai difensori dei deferiti); che alla “idoneità” degli atti compiuti, (quanto meno nel senso in cui l’intendono le dottrine penalistiche richiamate più volte dai medesimi succitati difensori). Una volta che l’evento si considera avverato per il solo fatto che l’agente abbia compiuto degli atti tendenti a quell’esito, ciò che viene in considerazione è unicamente il compimento di un’azione che sia astrattamente idonea alla verificazione dell’evento; dovendosi ritenere idonei gli atti che si prospettano come adeguati rispetto al risultato da conseguire; che rendono cioè probabile il verificarsi dell’evento voluto. Principi di diritto sportivo questi che, applicati alla specie in esame, non consentono di revocare in dubbio che mentre il De Camargo abbia riprovevolmente utilizzato un mezzo illecito anche per recuperare somme di danaro a lui presumibilmente dovute dall’AS Fasano Calcio; è per altro verso certo che il sig. Morisco Vito abbia ritenuto vera e concreta la disponibilità del già citato calciatore De Camargo, ad alterare il risultato della gara più volte menzionata; e ciò a prescindere dalle motivazioni ritorsive che il De Camargo possa aver avuto in animo. E’ infatti noto il principio di diritto sportivo secondo cui, per la sussistenza dell’illecito sportivo non assume rilevanza il motivo personale che ha indotto il responsabile ad agire atteso che il movente dell’illecito è un “quid pluris” non necessario all’integrazione del fatto illecito, che si perfeziona con il solo compimento cosciente e volontario di atti finalizzati ad alterare lo svolgimento e/o il risultato della gara. In definitiva quindi può affermarsi senza ombra di dubbio che il De Camargo abbia avuto la seria intenzione di compiere l’illecito contestatogli, dichiarandosi disposto ad alterare il risultato della gara del 30/1/2011 in favore dell’AS Fasano Calcio a fronte del versamento della somma di €5.000,00 che lo avrebbe compensato, ancorchè parzialmente, del maggior credito che egli assumeva di vantare nei confronti della stessa AS Fasano Calcio. Altrettanto non revocabile in dubbio è l’intento del sig.Vito Morisco di aderire alla proposta illecita del De Camargo. Intento non solo confermato dalla lunga, seria e variegata trattativa sul corrispettivo dovuto, quanto dalle raccomandazioni e dalle cautele che esso Morisco ha sollecitato al De Camargo, così come rilevate e riportate nel dvd (non contestate ma anzi riconosciute in sede istruttoria dal Morisco all’inquirente della Procura Federale), del seguente tenore: “……Parlo con lui (cioè con il Presidente della AS Fasano Calcio - n.d.r.) e sabato ci sentiamo e ci mettiamo d’accordo ….Ti chiamo junior, mi raccomando ….Massima serietà, massima serietà …..” (testuale dal dvd fonico e dalla sua trascrizione agli atti del processo). Né può esservi dubbio che il De Camargo intendesse concludere e definire l’illecito sportivo innanzi descritto ed incamerare il corrispettivo convenuto, derivando tale suo inequivoco intento, dalle sollecitazioni del medesimo suddetto calciatore rivolte al Morisco così come da quest’ultimo dichiarato: “…..Non ho mai versato alcuna somma di danaro, nonostante i suoi (di De Camargo - n.d.r.) solleciti tramite SMS del venerdì e sabato successivi rimasti senza risposta da parte mia …..” (testuale dal “processo verbale di audizione” del collaboratore della Procura Federale FIGC del 2/4/2011 agli atti del procedimento). Solleciti confermativi della volontà del De Camargo di portare a conclusione il suo proposito illecito, (condiviso e voluto anche dal Morisco) che trova ulteriore conferma, nell’epoca in cui il De Camargo ebbe a consegnare al Presidente della sua squadra ASD San Paolo la prova dell’illecito (dvd) da lui e dal Morisco “ Tentato”, e non “concluso” a causa del mancato versamento dell’acconto di €500,00 promesso e non eseguito dal ridetto Morisco, nonostante i solleciti innanzi richiamati. E’ dunque evidente che solo a causa di tale mancato adempimento il De Camargo abbia deciso di palesare l’illecito al Presidente dell’AS San Paolo e ciò si evince da quanto, quest’ultimo ha dichiarato all’inquirente della Procura Federale: “….Il De Camargo l’ho poi rivisto sabato mattina in albergo al Vittoria Hotel dove mi chiese la cortesia di accompagnarlo in città. Una volta arrivati in centro a Bari il De Camargo mi consegnò un dvd dicendomi che non avrebbe giocato il giorno successivo contro il Fasano in quanto disgustato del calcio italiano….” (testualmente). Non v’è dubbio quindi che il De Camargo abbia deciso di dare notizia dell’illecito, solo dopo aver maturato la convinzione della impossibilità di recuperare la somma di €5.000,00, e neppure l’acconto di €500,00 concordati con il Morisco, più volte vanamente sollecitato a a tali versamenti fino alla mattina del sabato 29/1/2011. Restano così spiegati non solo il ritardo (29/1/2011) con cui è stata dal De Camargo data notizia dell’illecito “tentato” il 27/1/2011; ma anche la volontà del suddetto calciatore di volersi allontanare dall’Italia senza partecipare alla gara interessata dall’illecito; non disgiunta dalla volontà di voler penalizzare e compromettere la posizione dell’AS Fasano Calcio nei cui confronti aveva manifestato suoi antichi rancori. Va in conclusione affermata la responsabilità dei sig.ri De Camargo e Morisco, per il tentativo di illecito sportivo loro contestato, e vanno entrambi puniti con sanzioni diversificate come da dispositivo, dovendovi addebitare al De Camargo l’aggravante dell’utilizzazione di un mezzo illecito (quale l’illecito sportivo), per conseguire risultati economici e determinati da rancori pregressi nei confronti dell’AS Fasano Calcio. All’affermazione di responsabilità dei succitati sig.ri Morisco Vito (all’epoca dirigente e tesserato dell’AS Fasano calcio) e Meyer Carlo De Camargo (all’epoca calciatore tesserato per l’ASD San Paolo) consegue, per le rispettive succitate società l’affermazione (ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS che) delle loro responsabilità oggettive, oggetto di contestazione (indubbiamente suggestiva ma infondata) da parte dei difensori della AS Fasano Calcio i quali hanno negato ingresso al principio di “responsabilità automatica” della loro società, ritenuta estranea alla “ideazione e accadimento dell’illecito”. La tesi non può essere condivisa attesi i principi di diritto sportivo che regolano la materia e che vanno - qui di seguito- sinteticamente richiamati e ribaditi. La responsabilità oggettiva delle società si focalizza nel mero rapporto di associazione o di tesseramento instauratosi tra le persone fisiche ed il sodalizio cui sono collegate, trovando quindi la sua ragion d’essere e la sua collocazione logica nell’identità del centro di interesse e di profitto tra l’operato del responsabile soggettivo e la sfera d’azione del responsabile oggettivo; nel senso che il primo agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di un proprio interesse, ma anche per quello rettamente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cui è variamente legato. Ne deriva che la responsabilità oggettiva pur essendo eziologicamente ricollegabile al comportamento del dirigente o tesserato, colpisce direttamente la società in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda, che integra la ragion d’essere dell’art.4 n.2 CGS. Ciò precisato, va affermata la responsabilità oggettiva contestata alle società deferite, che vanno pertanto punite come da dispositivo, ancorchè in maniera diversificata tenuto conto della tempestività della denuncia da parte dell’ASD San Paolo (di cui all’art.7 n.7 CGS) che, lungi dal costituire un’esimente autorizza solo l’applicazione di una adeguata attenuante ai fini della sanzione da irrogare. P.T.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara: -affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni: -al sig. Meyer Carlos De Camargo la squalifica di anni quattro; - al sig. Morisco Vito la inibizione di anni tre; -alla AS Fasano Calcio la penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella stagione calcistica 2011/2012; -alla ASD San Paolo la sanzione dell’ammenda di €100,00.
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