COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli all’ art. 32 comma 1 nonché art.4 comma 1.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SANTAMARIA PIETRO Società ASD Licata1931 Procedimento 04/B Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10-11 GS/reg del 13 maggio 2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli all’ art. 32 comma 1 nonché art.4 comma 1. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 15,00 Dato atto che all’udienza dibattimentale è presente l’Avvocato Marco Sabato quale procuratore dell’ ASD Licata 1931 e del Sig. Santamaria Pietro il quale insiste su tutto quanto spiegato nella memoria difensiva depositata rilevando in maniera specifica che la quarta rinuncia era dipendente dalla circostanza che la squadra A.S.D. Campobello di Licata (denominazione della società all’epoca dei fatti) disputava nelle date del 17 e 24 Febbraio 2010 la finale di Coppa Italia d’Eccellenza e la seconda giornata del 6° Torneo “Giacomo Cusimano “ alle quali partecipavano dei giovani calciatori che avrebbero dovuto disputare le partite della squadra Juniores che, nelle more, non erano state rinviate. Sentito il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Giulia Saitta, la quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Santamaria Pietro la inibizione per mesi 3 (tre); alla società ASD Licata di € 1000,00 (mille). Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato in quanto le giustificazioni addotte non sono confortate da richieste ufficiali formulate dalla stessa società . Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Santamaria Pietro la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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