COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 8) POLISPORTIVA AQUILA CALTAGIRONE 9) ASD JUNIOR RAMACCA Procedimento 05/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 532/1199 pf 10-11/ del 21/07/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., per avere il Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un giocatore proveniente da altra società; per avere il Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) rilasciato una lista di svincolo in bianco; per avere i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea concorso nel raggiro diretto a procurarsi la lista di svincolo indebitamente, violando altresì l’art. 46, comma 6; per avere i Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore e Cerri Giuseppe, dirigenti accompagnatori delle società Aquila Caltagirone, violato l’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’art.46, comma 6, del C.G.S.; società sportive Aquila Caltagirone e ASD Junior Ramacca per avere violato gli articoli 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente Aquila Caltagirone) 2) Sig. FERRO ENRICO (Presidente ASD Junior Ramacca) 3) Sig. PAGLIA ANTONINO (Calciatore) 4) Sig. PAGLIA ANDREA (Calciatore) 5) Sig. ROMANO ANTONINO (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 6) Sig. IUDICA SALVATORE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 7) Sig. CERRI GIUSEPPE (Dirigente accompagnatore Aquila Caltagirone) 8) POLISPORTIVA AQUILA CALTAGIRONE 9) ASD JUNIOR RAMACCA Procedimento 05/B Considerato che la Procura Federale con nota N° 532/1199 pf 10-11/ del 21/07/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., per avere il Sig. Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un giocatore proveniente da altra società; per avere il Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) rilasciato una lista di svincolo in bianco; per avere i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea concorso nel raggiro diretto a procurarsi la lista di svincolo indebitamente, violando altresì l’art. 46, comma 6; per avere i Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore e Cerri Giuseppe, dirigenti accompagnatori delle società Aquila Caltagirone, violato l’art.4, comma 1, del CGS, in relazione all’art.46, comma 6, del C.G.S.; società sportive Aquila Caltagirone e ASD Junior Ramacca per avere violato gli articoli 4, commi 1 e 2, del C.G.S. e ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che alla predetta sono comparse tutte le parti, eccetto il Sig. Cerri Giuseppe, ritualmente convocato e non comparso, che i calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico, svolgendo anche difese orali con il proprio difensore, gli altri hanno svolto difese orali come da verbale separato. I calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea hanno chiesto di patteggiare le sanzioni ammettendo la propria responsabilità e collaborando con gli organi inquisitori per l’accertamento dei fatti, con adesione sulla quantificazione delle stesse da parte della Procura Federale; sull’applicazione delle sanzioni la Commissione Disciplinare ha deliberato con separate ordinanze che seguono: Ordinanza n°1 la Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Paglia Antonino ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 e 24 C.G.S., individuata nella squalifica di quattro gare; visto l’articolo 23 comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante la applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’articolo 23 comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulato dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso in specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue alla luce della normativa vigente; P.Q.M. Applica al Sig. Paglia Antonino la sanzione di quattro gare. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Ordinanza n°2 la Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Paglia Andrea ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’articolo 23 e 24 C.G.S., individuata nella squalifica di quattro gare; visto l’articolo 23 comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante la applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’articolo 23 comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulato dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso in specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue alla luce della normativa vigente; P.Q.M. Applica al Sig. Paglia Andrea la sanzione di quattro gare. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta, riguardo alla posizione degli altri incolpati, la quale ha concluso, con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo le sanzioni, a Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) di mesi cinque di inibizione; al Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) mesi sette di inibizione; ai Sig.ri Romano Antonino, Iudica Salvatore mesi uno di inibizione e aCerri Giuseppe, mesi due di inibizione; alle società sportive Aquila Caltagirone la sanzione di punti cinque di penalizzazione in classifica e l’ammenda di €.1.000,00 (mille); alla ASD Junior Ramacca l’ammenda di €.1.000,00 (mille)”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Ritiene i soggetti in epigrafe deferiti responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale, seppure con le riduzioni e con le specificazioni che seguono. E’ stato infatti accertato, sia attraverso le dichiarazioni spontanee dei calciatori Paglia Antonino e Paglia Andrea che essi sono gli esclusivi responsabili del raggiro posto in essere nei confronti del Presidente della ASD Ramacca, inducendolo a farsi rilasciare in bianco la lista di svincolo, che poi gli stessi hanno artificiosamente riempito e modificato. Tale circostanza è comprovata dalla fotocopia del documento acquisito agli atti dal quale si evince che la lista era stata rilasciata originariamente in bianco in data 24/11/2010 (doc.49 della produzione della Procura) e dal raffronto con quella presentata in federazione dai calciatori con data 4/12/2010 (doc.47 della produzione della Procura). Si possono considerare tali fatti come esimenti, quindi, riconsiderare le responsabilità e le sanzioni applicabili, nonché ritenere sussistenti le responsabilità dirette e oggettive dei Presidenti delle società e delle società stesse per avere omesso di effettuare le verifiche di rito. Si ritiene di commutare, in considerazione dei motivi sopra esposti, la richiesta di penalizzazione in classifica per la Società Aquila Caltagirone, con l’applicazione di un’ammenda pari al doppio di quella richiesta dalla Procura. Infligge le sanzioni: a Sanfilippo Salvatore (Presidente Aquila Caltagirone) di mesi due di inibizione; al Sig. Ferro Enrico (Presidente ASD Junior Ramacca) mesi due di inibizione; ai Sig.ri Romano Antonino e Iudica Salvatore mesi uno di inibizione, a Cerri Giuseppe mesi due di inibizione; alla società Aquila Caltagirone l’ammenda di €.2.000,00 (duemila); alla società ASD Junior Ramacca l’ammenda di €.500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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