COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAPPALA’ CARMELO (Presidente dell’A.S.D. Giovanile Mascali) Società A.S.D. GIOVANILE MASCALI Procedimento 09/B Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf 09-10/GS/reg del 28 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 27.09.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAPPALA’ CARMELO (Presidente dell’A.S.D. Giovanile Mascali) Società A.S.D. GIOVANILE MASCALI Procedimento 09/B Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf 09-10/GS/reg del 28 aprile 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F. e la seconda per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 settembre 2011 con inizio alle ore 15,00. Dato atto nessuna delle parti deferite è presente, ma le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Zappalà Carmelo la inibizione per mesi tre da scontarsi nella presente stagione sportiva ed alla società ASD Giovanile Mascali l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente addebitato. In particolare si evidenzia che la richiesta di tesseramento del sig. Tropea Giovanni pur se inviata in data 7 ottobre 2009, così come sostenuto dalla società nelle sue note difensive in atti, è stata ratificata dal Settore Tecnico solo in data 9 aprile 2010 con la conseguenza che solo da quella data il predetto tecnico risulta essere regolarmente tesserato con la Società ASD Giovanile Mascali per cui la sua partecipazione, quale allenatore, alla gara del campionato Allievi Regionale del 6.12.2009 è illegittima. A parte quanto sopra, che è troncante, la Commissione non può, comunque, non rilevare che la partecipazione del tecnico Tropea alla suddetta gara sarebbe stata comunque illegittima atteso che l’allenatore della squadra allievi partecipante al campionato regionale era il sig. De Maria Alessandro (vedi relativa scheda censimento), mentre il sig. Tropea Giovanni era stato indicato quale allenatore della squadra allievi partecipante al campionato Provinciale ( vedi relativa scheda censimento in atti), e sul punto nessuna giustificazione è stata dalla data dalla società. P.Q.M. infligge: al Sig. Zappalà Carmelo, Presidente dell’A.S.D. Giovanile Mascali, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Giovanile Mascali, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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