COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg.ri Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Lo Negro Vincenzo, Cusimano Marco, Gullo Mario, Gullo Andrea, Buccafusco Stefano, Algozzino Salvatore, Gullo Andrea (ASD Trinakria C5) Società ASD Trinakria C5 (Pa) Proc. 1/B Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia dal Presidente della PSG D. Madre Teresa di Calcutta, che lamentava l’avvenuta aggressione subita da propri calciatori ad opera di calciatori e tifosi della ASD Trinakria C5, alla fine della gara disputatasi a Palermo il 25/01/2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg.ri Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Lo Negro Vincenzo, Cusimano Marco, Gullo Mario, Gullo Andrea, Buccafusco Stefano, Algozzino Salvatore, Gullo Andrea (ASD Trinakria C5) Società ASD Trinakria C5 (Pa) Proc. 1/B Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sicilia dal Presidente della PSG D. Madre Teresa di Calcutta, che lamentava l'avvenuta aggressione subita da propri calciatori ad opera di calciatori e tifosi della ASD Trinakria C5, alla fine della gara disputatasi a Palermo il 25/01/2011. Va subito rilevato che da parte di quest'ultima Società é pervenuta nell'immediato una nota indirizzata al Responsabile del calcio a 5 del Comitato, nella quale essa porgeva le dovute scuse alla controparte indicando quali responsabili del fatto i Sigg. Algozzino, Pianelli, Lopez, Bevilacqua, Stassi, Lo Negro, Cusimano, Gullo M., Gullo A. e Buccafusco. All'esito delle indagini, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i tesserati indicati in epigrafe, nonché la ASD Trinakria C5 per rispondere delle violazioni come sopra specificate. Hanno preso parte all'udienza dibattimentale del 27/09/2011 il rappresentante della Procura Federale, nonché i calciatori Lo Negro e Cusimano (quest'ultimo minorenne accompagnato dalla propria madre) che si sono detti pronti al patteggiamento ex art. 23 C.G.S., con la riduzione a due gare della sanzione. Non si sono presentati tutti gli altri soggetti deferiti, né il rappresentante della Società ASD Trinakria. La Procura Federale, dopo avere prestato il consenso al patteggiamento proposto dai suddetti calciatori Lo Negro Vincenzo e Cusimano Marco, ha quindi concluso chiedendo applicarsi: la sanzione della squalifica per 4 gare per i calciatori Pianelli Francesco, Lopez Francesco, Bevilacqua Matteo, Gullo Mario e Buccafusco Stefano; per 6 gare per il calciatore Gullo Andrea, per due gare per il calciatore Algozzino Salvatore, nonché l'ammenda di € 300,00 a carico della ASD Trinakria C5. - Preliminarmente questa Commissione, ai sensi dell'art. 23 c.g.s., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione della squalifica per due gare, ne dispone l'applicazione a carico dei calciatori LO NEGRO VINCENZO e CUSIMANO MARCO, così ritenendo chiuso il procedimento disciplinare a loro carico. - Non essendovi dubbio circa l'avvenuta violenta aggressione posta in opera dai calciatori della ASD Trinakria C5, peraltro confermata per iscritto dallo stesso Presidente della Società, rimane da verificare la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale in relazione ai singoli fatti addebitati. - Congrua appare la sanzione di quattro gare richiesta per i calciatori per i calciatori Pianelli Francesco e Buccafusco Stefano, tenuto conto della loro partecipazione ai fatti riscontrata da più testimoni. - Va contenuta in tre gare, nell'intento di giungere ad una migliore graduazione in rapporto al complesso dei provvedimenti, la sanzione a carico dei calciatori Lopez Francesco, Gullo Mario e Bevilacqua Matteo, che hanno ammesso al Presidente della Società la loro partecipazione ai fatti, e va confermata la richiesta di sanzione della squalifica per due gare a carico del calciatore Algozzino Salvatore, assente ingiustificato alla convocazione dinanzi all'inquirente, - Congrua appare la sanzione di sei gare a carico del calciatore Gullo Andrea, che ai comportamenti addebitatigli da molti testimoni dei fatti non avrebbe fatto seguire alcun ravvedimento, oltre a non essersi presentato alla convocazione dinanzi all'inquirente. - Ben determinata appare infine la sanzione a carico della Società, stante la gravità dei fatti accaduti, pur tenendosi conto del fattivo comportamento del Presidente Sig. Battaglia Maurizio che ha lodevolmente contribuito all'accertamento dei fatti e delle singole responsabilità. P.Q.M. Si dispone l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari: Ammenda di € 300,00 a carico della ASD Trinakria C5; Squalifica per sei giornate a carico di Gullo Andrea; Squalifica per quattro giornate per i calciatori Pianelli Francesco e Buccafusco Stefano; Squalifica per tre giornate per i calciatori Lopez Francesco, Gullo Mario, Bevilacqua Matteo; Squalifica per due giornate per il calciatore Algozzino Salvatore; Squalifica per due giornate per i calciatori Lo Negro Vincenzo e Cusimano Marco (come da superiore ordinanza resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 C.G.S.). Si comunichi agli interessati nonché alla Procura Federale.
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