COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pietro Giuseppe (Non Socio riconducibile società AS Acireale) Sig. Marchetti Alfio (non socio riconducibile alla società AS Acireale) AS Acireale Procedimento N. 12/B La Procura Federale con nota N° 1321 pf 09-10/GS/reg del 21/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio non soci riconducibili alla società AS Acireale per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver firmato quale accompagnatori ufficiali distinte di gara del campionato Juniores delle stagioni sportive 2009/2010 inserendo nelle stesse tale Fichera Salvatore quale allenatore che al tempo dello svolgimento delle gare non risultava tesserato per la società AS Acireale ; la AS Acireale, per violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Pietro Giuseppe (Non Socio riconducibile società AS Acireale) Sig. Marchetti Alfio (non socio riconducibile alla società AS Acireale) AS Acireale Procedimento N. 12/B La Procura Federale con nota N° 1321 pf 09-10/GS/reg del 21/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale i Sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio non soci riconducibili alla società AS Acireale per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per aver firmato quale accompagnatori ufficiali distinte di gara del campionato Juniores delle stagioni sportive 2009/2010 inserendo nelle stesse tale Fichera Salvatore quale allenatore che al tempo dello svolgimento delle gare non risultava tesserato per la società AS Acireale ; la AS Acireale, per violazione di cui all’art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta. Le parti deferite debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 4 ottobre 2011 con inizio alle ore 16,00 non sono comparse. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, richiedendo di sanzionare i sigg. De Pietro Giuseppe e Marchetti Alfio a mesi due di inibizione e l’A.S.Acireale con l’ammenda di €.800,00”. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato avendo il De Pietro Giuseppe sottoscritto, in due gare del campionato Juniores, e il Marchetti Alfio , in una gara dello stesso campionato, le relative distinte di gara inserendovi il nominativo dell’allenatore Fichera Giuseppe, non tesserato nonché la Società AS Acireale per responsabilità diretta E ritenendo che gli stessi siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui al rinvio a giudizio, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato della documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale P.Q.M. Infligge le sanzioni: al Sig. De Pietro Giuseppe, Non Socio riconducibile società AS Acireale, di mesi due inibizione; al Sig. Marchetti Alfio, Non Socio riconducibile società AS Acireale, di mesi due inibizione; all’AS Acireale l’ammenda di €.500,00. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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