COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vitale Alessandro (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) Sig. Polizzi Giuseppe (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) Società A.S.D. Citta’ di Terrasini (Pa) Procedimento 08/B Considerato che la Procura Federale con nota 06 pf 10/11 GS/reg dell’01/05/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) delle N.O.I.F., nonché all’art. 4 comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85 del 04.10.2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vitale Alessandro (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) Sig. Polizzi Giuseppe (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) Società A.S.D. Citta’ di Terrasini (Pa) Procedimento 08/B Considerato che la Procura Federale con nota 06 pf 10/11 GS/reg dell’01/05/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1) e 61 comma 1) delle N.O.I.F., nonché all’art. 4 comma 2 del C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Settembre 2011 con inizio alle ore 16,00. Dato atto che alla predetta udienza non è presente nessuna delle parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive né documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Giulia Saitta, il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo ai Sigg.ri Vitale Alessandro e Polizzi Giuseppe la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Citta’ di Terrasini l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta)”. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che le parti rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato, in quanto siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Vitale Alessandro (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); al Sig. Polizzi Giuseppe (non socio riconducibile alla A.S.D. Citta’ di Terrasini) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Citta’ di Terrasini, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it